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Anzianità nel pubblico impiego: maggiorazioni spettanti

Con la sentenza n. 4 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

Si allarga platea dei dipendenti pubblici beneficiari delle indennità di anzianità. In ossequio al principio di irretroattività della legge, la Corte costituzionale, nella sentenza numero 4 depositata l'11 gennaio 2024, ha annullato la norma che aveva escluso l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandolo solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990. Nella sentenza viene sancita l’incostituzionalità della legge retroattiva. Il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene “ancor più stringente” qualora l’intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio”. Al fine di verificare se l’intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l’esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale è chiamata a svolgere uno scrutinio che assicuri una “particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo”, tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell’intervento del legislatore. Inoltre, nelle motivazioni si è chiarito che “solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un’interferenza del legislatore su giudizi in corso” e che “i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile”. Nel caso in esame non sussistevano imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della legge. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 11/01/2024, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/13/anzianita-pubblico-impiego-maggiorazioni-spettanti

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