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Archivio newsFornitura Energia elettrica: dovuta la penale in caso di recesso anticipato
In caso di recesso anticipato, da parte di una piccola impresa, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, al fine di cambiare fornitore, detta impresa è tenuta al pagamento della penale contrattuale stipulata in tale contratto, il cui importo può corrispondere alla totalità del prezzo dell’energia elettrica che essa si era impegnata ad acquistare, anche se tale energia elettrica non è stata né sarà consumata purché siffatta clausola contrattuale sia indicata in modo chiaro e comprensibile, sia stata liberamente stipulata e preveda una possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita può valutare il carattere proporzionato di tale penale alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporne la riduzione o l’eliminazione. E’ quanto ha stabilito Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-371/2022 dell’11 gennaio 2024.
Con la sentenza n. C-371/2022 dell’11 gennaio 2024, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti nell’ambito di una controversia in merito al pagamento di una penale contrattuale dovuta a seguito del recesso anticipato della società da un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato da tali parti per un tempo determinato e a prezzo fisso. Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva2009/72 osti alla possibilità di imporre a un cliente una penale contrattuale a titolo del recesso, da parte di quest’ultimo, da un contratto di fornitura di energia concluso a tempo determinato, nel caso in cui tale cliente intenda cambiare fornitore, senza che si tenga conto del danno subito e senza che la legge applicabile precisi criteri per il calcolo delle spese e la loro riduzione. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia UE nella sentenza richiamata evidenzia innanzi tutto che la direttiva prevede che gli Stati membri provvedano: - a che qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; - affinché i diritti siano riconosciuti ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo; - ad adottare misure adeguate per tutelare i clienti finali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, e provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. La nozione di «cliente finale» riguarda proprio «il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio». La Corte di Giustizia UE tenuto conto la direttiva 2009/72 ha lo scopo di stabilire norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione, evidenzia che essa mira, in particolare, a creare un mercato interno dell’energia elettrica completamente aperto e competitivo, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a questi ultimi la libera fornitura ai propri clienti, a promuovere la competitività nell’ambito del mercato interno, al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, e a creare condizioni di concorrenza uniformi in questo mercato, per giungere al completamento del mercato interno dell’energia elettrica. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia UE ha dichiarato quindi che la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica deve essere interpretata nel senso che “non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di recesso anticipato, da parte di una piccola impresa, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, al fine di cambiare fornitore, detta impresa è tenuta al pagamento della penale contrattuale stipulata in tale contratto, il cui importo può corrispondere alla totalità del prezzo dell’energia elettrica che essa si era impegnata ad acquistare, anche se tale energia elettrica non è stata né sarà consumata, allorché tale normativa non prevede criteri per il calcolo di tale penale o per la sua eventuale riduzione, purché la normativa suddetta, da un lato, garantisca che una siffatta clausola contrattuale debba essere chiara, comprensibile e liberamente stipulata e, dall’altro, preveda una possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita può valutare il carattere proporzionato di tale penale alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporne la riduzione o l’eliminazione”. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, Sentenza 11/01/2024, n. C-371/2022