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Archivio newsPensionati all’estero: dichiarazione per familiari a carico
Con il messaggio n. 245 del 2023, l’INPS fornisce una serie di indicazioni operative riguardo l’attribuzione e la revoca delle detrazioni per carichi familiari nei confronti dei pensionati residenti all’estero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
L’INPS, nel messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024, ricorda che i pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, sono tenuti a presentare annualmente all’INPS, nella qualità di sostituto di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale e la sussistenza dei seguenti requisiti: - aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; - non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; - dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate o sono cessate le condizioni richieste;-) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 in caso di figli di età non superiore a 24 anni). Attribuzione delle detrazioni per il 2024 I pensionati interessati devono inoltrare all’INPS la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio accedendo al servizio online dedicato oppure avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato. L’INPS precisa altresì che, per i pensionati interessati che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024. Dichiarazioni omesse o tardive Qualora la presentazione della dichiarazione annuale sostitutiva di atto notorio ai fini dell’applicazione delle suddette detrazioni non dovesse avvenire entro il termine del 12 febbraio 2024, si procederà, con effetto dal rateo in pagamento nella mensilità di aprile 2024: - alla revoca delle detrazioni di cui trattasi; - all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico; - al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti. In caso di incapienza della pensione a subire il prelievo delle imposte dovute per il relativo conguaglio, gli importi residuali saranno trattenuti sui ratei di pensione successivi al mese di aprile 2024 fino al completo recupero degli stessi. Qualora, in seguito alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l’applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse. Variazioni dei carichi familiari in corso di anno Eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell’anno fiscale devono essere obbligatoriamente comunicate all’INPS con tempestività al verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale. Ciò è necessario anche al fine di evitare - o comunque ridurre - il prelievo da parte dell’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dei conguagli a debito e prevenire quindi disagi ai pensionati medesimi. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 18/01/2023, n. 245