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Archivio newsTrasparenza clausole di tasso minimo: può essere sottoposta a controllo nell'ambito di un'azione collettiva
L'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, nella causa C-450/22, ha sottolineato che nulla nella direttiva suggerisce che il controllo di trasparenza sia precluso nel contesto di un’azione collettiva. Inoltre, il controllo giurisdizionale di trasparenza nell’azione collettiva è adeguato e possibile. Esso deve adattarsi alle particolarità delle azioni collettive, fra cui il livello di astrazione, e concentrarsi sulla prassi contrattuale e precontrattuale standard del professionista nei confronti del consumatore medio. L’esclusione dell’esame della trasparenza delle clausole contrattuali nell’ambito dei procedimenti collettivi vanificherebbe lo scopo delle azioni collettive e sarebbe incoerente con la normativa dell’Unione diretta al rafforzamento della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi dei consumatori.
La Corte di giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella causa C-450/22 in merito all’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali che svolge un ruolo importante per garantire la tutela effettiva dei consumatori ai sensi della direttiva 93/13/CEE. La valutazione della trasparenza delle clausole contrattuali implica non solo criteri formali, ma anche criteri sostanziali. Il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere appieno le clausole contrattuali e le loro conseguenze economiche. L’adozione di un approccio sostanziale nella giurisprudenza della Corte in materia di obbligo di trasparenza è stata descritta in dottrina come una «progressiva evoluzione verso un approccio più “welfarista” alla questione delle clausole contrattuali abusive». Il caso Il procedimento principale solleva la questione se il controllo giurisdizionale della trasparenza delle clausole contrattuali sia possibile nell’ambito di un procedimento di ricorso collettivo e, in caso affermativo, a quali condizioni e secondo quale metodo. La Corte dovrà inoltre approfondire la nozione di «consumatore medio» nel contesto di un’azione collettiva che presenta le caratteristiche di un contenzioso su larga scala, che coinvolge un numero elevato di istituti finanziari e di contratti. Le clausole di tasso minimo in contestazione, erano clausole standard contenute nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Tali clausole prevedevano una soglia (o tasso minimo) al di sotto della quale il tasso di interesse variabile non poteva scendere, neanche nel caso in cui il tasso di riferimento (generalmente l’Euribor) si fosse attestato al di sotto di essa. Allorché i tassi di riferimento sono scesi significativamente al di sotto di tale soglia, i consumatori si sono resi conto di non poter beneficiare di tale diminuzione e di dover continuare a pagare il tasso di interesse minimo (solitamente tra il due e il cinque per cento), pur avendo un mutuo a tasso variabile. Singoli consumatori e associazioni di consumatori hanno intentato diverse migliaia di azioni legali in Spagna lamentando l’illegittimità delle clausole di tasso minimo ai sensi della direttiva sulle clausole abusive, e chiedendo la restituzione degli interessi versati in eccesso. L’Associazione spagnola degli utenti di banche, casse di risparmio e assicurazioni (ADICAE) ha intentato un’azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L’azione dell’ADICAE è diretta a far cessare l’utilizzo, da parte di tali istituti, delle clausole di tasso minimo («azione inibitoria») e a ottenere la restituzione di quanto pagato in applicazione di tali clausole («azione di restituzione»). In seguito alle chiamate effettuate tramite i mezzi di comunicazione a diffusione nazionale, 820 consumatori sono intervenuti a sostegno dell'azione collettiva. Decisione dell’Avvocato Generale L'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, ha sottolineato che nulla nella direttiva suggerisce che il controllo di trasparenza sia precluso nel contesto di un’azione collettiva. Inoltre, il controllo giurisdizionale di trasparenza nell’azione collettiva è adeguato e possibile. Esso deve adattarsi alle particolarità delle azioni collettive, fra cui il livello di astrazione, e concentrarsi sulla prassi contrattuale e precontrattuale standard del professionista nei confronti del consumatore medio. L’esclusione dell’esame della trasparenza delle clausole contrattuali nell’ambito dei procedimenti collettivi vanificherebbe lo scopo delle azioni collettive e sarebbe incoerente con la normativa dell’Unione diretta al rafforzamento della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi dei consumatori. Tale controllo giurisdizionale è possibile anche quando il procedimento è avviato nei confronti di un numero significativo di istituti finanziari e riguarda un elevato numero di contratti, sempre che i professionisti appartengano allo stesso settore economico, le clausole contrattuali siano simili e il diritto di ciascun istituto finanziario a una tutela giurisdizionale effettiva sia garantito. L’avvocato sottolinea che la Corte suprema spagnola deve stabilire se esista un grado di somiglianza sufficiente per consentire la prosecuzione dell’azione collettiva. A tal fine, essa può tener conto del fatto che i professionisti sono tutti istituti bancari e che tutte le clausole contestate sono clausole di tasso minimo standard inserite nei contratti di mutuo ipotecario e che hanno l’effetto di escludere la variazione del tasso di interesse al di sotto di una certa soglia. Secondo l’avvocato, tutti questi elementi potrebbero costituire un forte indizio di somiglianza sufficiente. L’avvocato generale ritiene possibile utilizzare il criterio del consumatore medio per effettuare il controllo di trasparenza nella causa pendente dinanzi alla Corte suprema spagnola, atteso che detto criterio oggettivo di valutazione è indipendente dalle caratteristiche o dal numero di consumatori interessati. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale 18/01/2023, causa C-450/22