Dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. Il beneficio spetta anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. In questa seconda ipotesi il datore di lavoro può inoltre fruire di ulteriori agevolazioni tipiche di questa forma contrattuale. Cosa conviene di più al datore di lavoro?
Chi
L’esonero contributivo per l’assunzione di soggetti percettori dell’assegno di inclusione spetta, dal 1° gennaio 2024, (art. n. 10 e 12, c. 10, D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) ai datori di lavoro che stipulano un:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- contratto di apprendistato,
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- un contratto di lavoro in somministrazione.
Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con dirigenti, per lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale.
Per la legittima spettanza del beneficio occorre che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia già percettore dell’assegno di inclusione.
AttenzioneLa nuova assunzione deve comportare l’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. |
Cosa
L’agevolazione, come confermato dalla circolare INPS n. 111/2023, è riconosciuta:
A) nella misura del
100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel
limite massimo di importo pari a
8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi, in caso di assunzione con:
- contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
- contratto di
apprendistato;
- contratto di lavoro a tempo parziale: in questo caso il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.
B) nella misura del
50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel
limite massimo di importo pari a
4.000 euro su base annua, in caso di assunzione con:
- contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro,
AttenzioneNel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario dell’assegno di inclusione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili e degli interessi. |
Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.
Come
I datori di lavoro devono
inserire l’
offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (
SIIL). Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del
modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica:
-
calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sull’assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
-
consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il
Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per il datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornisce, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.
AttenzioneL’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. L’esonero in oggetto è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. |
Quando
La misura è strutturale.
Calcola il risparmio
Ipotesi di assunzione percettore assegno di inclusione presso un’azienda del settore industria che applica il CCNL Lapidei industria tramite contratto:- A tempo indeterminato e pieno livello B
- Di apprendistato a tempo pieno liv. Finale B
La
retribuzione di base è pari a:
a) 2.097 euro per l’
operaio qualificatob) per l’
apprendista: - 1.948 euro per il primo anno
- 2.033 euro per il secondo anno
- 2.097 euro per il terzo anno.
La contribuzione INAIL dovuta è pari al 70 per mille.
Risparmio %Dai dati esposti nell’esempio di calcolo su un periodo triennale, è possibile dedurre che lo sgravio contributivo per l’inclusione su un’
assunzione a tempo indeterminato consente di abbattere il costo del lavoro totale del triennio nella misura del
7%, mentre l’applicazione del beneficio al
contratto di apprendistato garantisce un
risparmio del 12%.
| Nessuna agevolazione | Apprendistato con sgravio ADI | Sgravio ADI |
Retribuzione lorda mensile erogata | 2.097 euro | 1.948 euro per il 1° anno
2.033 euro per il 2° anno
2.097 euro per il 3° anno | 2.097 euro |
Contribuzione INPS mensile | 608 euro | 195 euro per il 1° anno
203 euro per il 2° anno
210 euro per il 3° anno | 0 per il 1° anno
608 per 2° e 3° anno |
Premio INAIL | 146 euro | 0 | 146 euro |
Totale costo del lavoro nel triennio | 111.189 | 87.152 | 103.285 |
Risparmio % | | 12% | 7% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/22/assumere-percettore-assegno-inclusione-conviene-apprendistato