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Concorsi a premio: aggiornate le faq

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la nuova versione delle faq in riferimento alle manifestazioni a premio, apportando modifiche alla n.6 che si riferisce alle manifestazioni a premio con condizione d’acquisto che prevedono transazioni on line attraverso server ubicati all’estero e alla n. 7 che elimina la necessaria associazione dei gestori dei social network per i concorsi che prevedono l’uso di tali piattaforme quale unico strumento di partecipazione.abstract

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la nuova versione delle faq in riferimento alle manifestazioni a premio, apportando modifiche alla n.6 che si riferisce alle manifestazioni a premio con condizione d’acquisto che prevedono transazioni on line attraverso server ubicati all’estero e alla n. 7 che elimina la necessaria associazione dei gestori dei social network per i concorsi che prevedono l’uso di tali piattaforme quale unico strumento di partecipazione. In particolare il Ministero chiarisce che: - qualsiasi impresa, anche non appartenente alla UE e senza sede in Italia, che intenda svolgere in territorio italiano una manifestazione a premio via web, può avvalersi, per la raccolta dei dati dei partecipanti, di qualunque piattaforma, anche allocata all’estero, purché le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori/assegnazioni premi, comunque realizzate, per le ovvie ragioni legate all’operatività della normativa nazionale e alla legittimità di intervento dei soggetti chiamati ad applicarla, avvengano in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 9, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Pertanto in territorio italiano dev’essere ubicato il server in cui opera il software che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e similari, e il soggetto promotore dovrà provvedere al trasferimento in sicurezza, con un sistema di tipo mirroring o analogo, su un server italiano, dei dati necessari per lo svolgimento delle attività d’individuazione dei vincitori (come, a solo titolo di esempio, eventuali prove/giochi a carico dei concorrenti, operazioni di estrazione, ecc.) e la conseguente assegnazione dei premi in palio, per i concorsi a premio, dandone conto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001, tramite la produzione di una relazione tecnica peritale, da mettere a disposizione delle figure di garanzia (notaio o delegato della Camera di Commercio competenti per territorio) che dovranno essere presenti alle fasi di assegnazione dei premi in palio; - nel caso in cui, per partecipare ad un concorso a premio, l'unico canale di partecipazione sia il social network (con server estero) questi deve essere associato e per il Ministero non hanno valore le dichiarazioni di esonero di responsabilità del social riportate sulle loro pagine. Tuttavia, se la partecipazione avviene esclusivamente tramite uno o più social, l’associazione non è richiesta purché il concorso sia limitato a coloro che risultino iscritti al social (utilizzato per il concorso) prima della data di inizio del concorso. In tal caso, è evidente che il soggetto promotore o suo delegato debbano verificare che l’iscrizione prima della data di inizio del concorso risponda al vero, sicché il Ministero suggerisce di scrivere nel regolamento che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. Qualora pervengano segnalazioni circa il fatto che un partecipante, in realtà, si sia iscritto dopo la data di inizio, ne risponderà direttamente l’impresa non avendo garantito la pari opportunità per tutti i partecipanti, ciò che darà luogo ad un’ipotesi di manifestazione vietata, specificamente sanzionata. Il Ministero evidenzia che in presenza di più canali di partecipazione, di cui almeno uno non social (compresi i servizi di comunicazione postale/o telefonica) non è necessaria l’associazione del social. Se poi in una fase della meccanica si favorisce la partecipazione tramite il social network rispetto ad altri canali di partecipazione, in tal caso il social va associato. In ossequio al principio della territorialità sancito dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001 ma al fine di non pregiudicare l’attività promozionale delle imprese, il Ministero chiarisce che è consentito alle imprese, in caso di piattaforma cloud o comunque di server allocato all’estero, di utilizzare anche applicazioni di terzi soggetti, quali ad esempio la funzione "Mi piace", così come l’archiviazione dei dati di partecipazione al concorso e degli eventuali contenuti caricati dagli utenti (foto, elaborati, video, etc.) purché per tali azioni sia previsto l’utilizzo di sistemi mirroring o analoghi. A tal fine, nel regolamento del concorso il soggetto promotore specificherà espressamente la propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di contestazioni, non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile. Conseguentemente, il promotore dovrà produrre una perizia che contenga i seguenti elementi: a. generalità dell’esperto; b. generalità del committente; c. descrizione sommaria delle specificità del concorso quali denominazione, durata, estensione territoriale, principi generali della meccanica di svolgimento; d. il luogo in cui è residente il sistema utilizzato (software, etc.), con particolare riguardo alle esigenze di territorialità richieste dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001; e. le eventuali “ordinarie spese di partecipazione” di cui all’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 430/2001; f. dichiarazione di essere o meno lo sviluppatore/produttore del sistema; g. descrizione generale del sistema; descrizione particolareggiata dei suoi elementi; h. metodi di intervento adottati nell’effettuazione delle prove; i. analisi dei problemi riscontrati; l. ipotesi su eventuali genesi delle situazioni critiche; m. eventuali conseguenze accadute o prevedibili; n. eventuali soluzioni proposte; o. giudizio finale sul sistema nel suo complesso con particolare riguardo alle dichiarazioni di sicurezza e non manomettibilità richieste dal d.P.R. n. 430/2001 e dalla circolare n. 1/AMTC del 2002, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dall’art. 8, comma 1, lett. a) del citato decreto. Invece, le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori/assegnazioni premi attraverso un software devono necessariamente avvenire su server allocato in Italia. In via esemplificativa deve essere allocato in territorio nazionale il software che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione tra cui i sistemi di istant win, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e sistemi di rush&win.Infine il Ministero richiama le linee guida fornite dal Garante per la privacy in data 19 marzo 2015 circa il trattamento di dati personali per profilazione on line che ricorda l’obbligo per le società dell’informazione e pertanto per le imprese promotrici di richiedere espresso consenso: 1° alla profilazione dei dati personali e il 2° al trattamento dei dati per le finalità esclusivamente di partecipazione alla manifestazione a premio. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/24/concorsi-premio-aggiornate-faq

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