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Archivio newsFondo Solimare: integrazioni salariali con regole ordinarie
Nella circolare n. 16 del 2024, l’INPS si occupa del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, recependo le modifiche apportate dal decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 al decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401. L’Istituto detta le nuove regole alla luce del passaggio dal FIS al Fondo tenuto ad erogare l’assegno di integrazione salariale.
L’ INPS ha pubblicato la circolare n. 16 del 23 gennaio 2024 in cui riepiloga e specifica le regole di funzionamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, tenuto al finanziamento e l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale. Contribuzione di finanziamento Essendo venuto meno con l’istituzione del Fondo, l’obbligo del versamento al FIS, I datori di lavoro obbligato versano al Fondo un contributo ordinario pari allo 0,30% La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari al trattamento di integrazione salariale vigente, per CIGO, ovvero all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. Definizione del tetto aziendale di accesso alla prestazione L’applicazione del meccanismo del tetto aziendale sarà graduale per i primi cinque anni di iscrizione al Fondo, come di seguito indicato: - nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023 - dieci volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024 - otto volte la contribuzione dovuta nell’anno 2025; - sette volte la contribuzione dovuta nell’anno 2026; - sei volte la contribuzione dovuta nell’anno 2027; - cinque volte la contribuzione dovuta nell’anno 2028. Termini di presentazione delle domande Le domande di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 23/01/2023, n. 16