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Archivio newsBraccianti agricoli: domanda per il trascinamento di giornate entro il 23 febbraio
Nella circolare n. 19 del 2024, l’INPS interviene in materia di contribuzione in agricoltura, con riferimento ai benefici di cui all’art. 21, comma 6 della legge n. 223/1991, per ricordare gli adempimenti utili alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2023. La domanda dovrà essere presentata, dai datori di lavoro interessati, entro il 23 febbraio 2024.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 19 del 24 gennaio 2024, con cui ricorda che ai lavoratori agricoli a tempo determinato spetta un particolare beneficio previdenziale, il cosiddetto “Trascinamento di giornate”, che consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Riconoscimento del beneficio per il 2023 Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cosa deve fare il datore di lavoro Le aziende interessate devono devono trasmettere, entro il 23 febbraio 2024, per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del portale INPS Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 24/01/2024, n. 19