A partire dalla mensilità di gennaio 2024 i datori di lavoro dovranno fare i conti l’applicazione dell’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti, tenendone ben presente la natura e i criteri di legittima spettanza. Il reddito imponibile a fini previdenziali dovrà essere monitorato mese per mese ancor di più per le lavoratrici madri, che possono applicare in alternanza, laddove più conveniente, l’esonero totale ad esse riservato dalla stessa legge di Bilancio 2024. Attraverso una serie di simulazioni di busta paga è possibile comprendere i meccanismi applicativi e fare le opportune valutazioni di convenienza.
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede l'esonero parziale dell'aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori dipendenti con proroga solo parziale dell’esonero nelle medesime misure già in vigore per il secondo semestre dello scorso anno.
Il beneficio si applica sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, nella misura che segue:
- al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro,
- al 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro ma non all'importo di 2.692 euro.
N.B. Nella verifica del rispetto del tetto mensile non rileva il rateo di tredicesima, che risulta non oggetto di esonero così come tutte le altre eventuali mensilità aggiuntive. |
L’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, ha chiarito che l’esonero contributivo previsto per la generalità dei lavoratori subordinati, stante la specifica natura di esonero applicabile alla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è
cumulabile, per l’intero anno 2024, in applicazione del criterio di competenza delle retribuzioni, con gli
esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
Esonero lavoratrici madri
La legge di Bilancio 2024 introduce altresì, in via sperimentale, un esonero contributivo totale in favore delle lavoratrici madri di almeno due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
In particolare, per i periodi di paga
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di
tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Il beneficio è esteso anche alle lavoratrici madri di
due figli, per il solo anno 2024, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Cumulo tra i due esoneri
L’INPS ha indicato, nella circolare n. 11/2024, le modalità di gestione delle fattispecie in cui i due esoneri siano entrambi spettanti alla lavoratrice dipendente.
Per quanto riguarda le
riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, l’Istituto ha specificato che le stesse risultano
alternative alla
decontribuzione per le lavoratrici con figli (art. 1, cc 180-182, della Legge di Bilancio 2024) a prescindere dalla misura dell’esonero stesso.
L’esonero riconosciuto, per i periodi di paga a partire dal 1° gennaio 2024, alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è infatti pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al:
- mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, in presenza di tre o più figli, fino al 31 dicembre 2026;
- mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, fino al 31 dicembre 2024.
Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure esonerative, i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.
Difatti, l’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (pari al 9,19% di 2.692 euro). L’esonero lavoratrici madri trova applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12mensilità).
Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS in trattazione.
A partire dal mese successivo, rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, si può ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.
Esempi di calcolo
Alcuni esempi di calcolo possono aiutare nella comprensione delle fattispecie di applicazione in alternanza degli esoneri in esame.
Caso 1. Retribuzione lorda 1.800 euro | Esonero 7% | Esonero madri | Esonero 0 |
Imponibile lordo contributivo | 1800 | 1800 | 1800 |
Trattenuta INPS c/dip | 165,42 | 165,42 | 165,42 |
Con esonero ctr | 39,42 | 0 | |
Imponibile fiscale | 1760,58 | 1800 | 1634,58 |
Irpef lorda | 404,9334 | 414 | 375,9534 |
Detrazioni lavoro dip. | 198,16556 | 194,2564103 | 210,6605603 |
Irpef netta | 206,76784 | 219,7435897 | 165,2928397 |
Netto in busta | 1553,81216 | 1580,25641 | 1469,28716 |
Aumento retribuzione netta | 84,525 | 110,96925 | |
| | | |
| Esonero 7% | Esonero 0 | Esonero 0 |
Reddito lordo anno | 22887,54 | 23400 | 21249,54 |
Detrazioni annue | 2377,98672 | 2331,076923 | 2527,926723 |
L’opzione per l’applicazione dell’esonero madri risulta più conveniente, garantendo un
netto in busta più alto di
111 euro rispetto alla condizione non esonerata e di 26 euro in più rispetto alla sola applicazione dell’esonero generale
Caso 2 – Retribuzione lorda 3.000 euro | Esonero 0 | Esonero madri |
Imponibile lordo contributivo | 3000 | 3000 |
Trattenuta INPS c/dip | 275,7 | 275,7 |
Con esonero ctr INPS c/dip | | 25,7 |
Imponibile fiscale | 2724,3 | 2974,3 |
Irpef lorda | 626,589 | 684,089 |
Detrazioni lavoro dip. | 105,513754 | 82,00049621 |
Irpef netta | 521,075246 | 602,0885038 |
Netto in busta | 2203,22475 | 2372,211496 |
Aumento retribuzione netta | | 158,9867424 |
| | |
| Esonero 0 | Esonero madri |
Reddito lordo anno | 35415,9 | 38665,9 |
Detrazioni annue | 1266,16505 | 984,0059545 |
L’opzione per l’applicazione dell’esonero madri, seppure entro il tetto mensile fissato a 250 euro, risulta più conveniente, garantendo un
netto in busta più alto di
158 euro rispetto alla condizione non esonerata; l’esonero generale risulta non applicabile in virtù del reddito imponibile superiore a 2.692 euro.
Caso 3 Retribuzione lorda imponibile 2.200 euro | Esonero 6% | Esonero madri | Esonero 0 |
Imponibile lordo contributivo | 2200 | 2200 | 2200 |
Trattenuta INPS c/dip | 202,18 | 202,18 | 202,18 |
Con esonero ctr INPS c/dip | 70,18 | | |
Imponibile fiscale | 2129,82 | 2200 | 1997,82 |
Irpef lorda | 489,8586 | 506 | 459,4986 |
Detrazioni lavoro dip. | 166,965927 | 160,2424242 | 180,0559269 |
Irpef netta | 322,892673 | 345,7575758 | 279,4426731 |
Netto in busta | 1806,92733 | 1854,242424 | 1718,377327 |
Aumento retribuzione netta | 88,55 | 135,8650973 | |
| | | |
| Esonero 6% | Esonero 0 | Esonero 0 |
Reddito lordo anno | 27687,66 | 28600 | 25971,66 |
Detrazioni annue | 2003,59112 | 1922,909091 | 2160,671123 |
L’opzione per l’applicazione dell’esonero madri risulta più conveniente, garantendo un
netto in busta più alto di
135 euro rispetto alla condizione non esonerata e di 47 euro rispetto all’applicazione dell’esonero generale al 6%.
Sussistendone i requisiti, è possibile dunque applicare, ad ogni singola mensilità, la misura di esonero più conveniente in considerazione della retribuzione imponibile lorda a fini contributivi.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/24/esonero-contributivo-dipendenti-modalita-cumulo-sgravio-madri-lavorano