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Archivio newsLavoratori somministrati nel 2023: come effettuare la comunicazione entro il 31 gennaio
I datori di lavoro che hanno utilizzato, durante il 2023, lavoratori e lavoratrici in somministrazione devono effettuare un’apposita comunicazione entro il 31 gennaio. Destinatari sono le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e qualora queste manchino gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attenzione, il mancato o non corretto invio della comunicazione periodica è punito con una sanzione amministrativa di importo variabile da 250 euro a 1.250 euro. Come si effettua la comunicazione? Quali sono i dati da indicare?
Come ogni anno entro il 31 gennaio 2024 i datori di lavoro che hanno utilizzato, durante il 2023, lavoratori e lavoratrici in somministrazione devono comunicare per questi il numero dei contratti conclusi, la loro durata e il numero e la qualifica. La comunicazione va inviata alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) o alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria) qualora non fossero presenti RSA o RSU la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Utilizzo di lavoratori somministrati In questo momento storico una possibilità contrattuale che viene utilizzata da molti datori di lavoro è l’utilizzo di lavoratori somministrati. Per memoria ricordiamo che il contratto di somministrazione di lavoro (che può essere a tempo determinato od indeterminato) è il contratto con il quale una APL (agenzia per il lavoro) anche detta di somministrazione mette a disposizione di un datore di lavoro (detto utilizzatore) uno o più lavoratori suoi dipendenti (entro limiti quantitativi stabiliti dalla legge). In questo sta la ratio di questa comunicazione, quella di evitare abusi “nell’affitto” dei lavoratori e di mettere in grado i sindacati di verificare le tutele (soprattutto sindacali) proprie di questi lavoratori. A questo proposito ci preme sottolineare che questi lavoratori hanno diritto ad esercitare (con l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori) presso l’utilizzatore durante la missione (si chiama così il periodo che il lavoratore dipendente dell’APL passa presso l’utilizzatore) i diritti sindacali ed a partecipare alle assemblee sindacali. Dati da comunicare Per rendere operativa questa tutela in capo all’utilizzatore è disposto che il datore di lavoro ha l’obbligo ogni dodici mesi di inviare una comunicazione indicando alcuni dati. In relazione ai dati da inviare è importante e necessario precisare che non vi è obbligo di comunicare nome e cognome dei lavoratori ovvero le APL interessate. Il periodo interessato dalla comunicazione è l’anno civile che, come sappiamo, va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il 2023 la scadenza è fissata al 31 gennaio 2024. Per completezza e memoria ricordiamo che i lavoratori somministrati vanno anche indicati nel Libro Unico del Lavoro. E’ opportuno, inoltre, precisare in relazione alla scadenza che è necessario verificare cosa dispone il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato perché la contrattazione ha la facoltà di prevedere un termine posposto rispetto la scadenza ordinaria. E’ importante saperlo perché la presenza di questo spostamento influenza la possibilità di applicare il regime sanzionatorio. A questo riguardo l’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/2012 “non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.” All’interno della comunicazione vanno inseriti i seguenti dati (che devono essere reali e cioè a consuntivo): - il numero dei contratti di somministrazione conclusi; - la durata dei contratti di somministrazione conclusi; - il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. I destinatari della comunicazione sono le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e qualora queste manchino gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione può essere inviata anche tramite l’associazione datoriale di categoria. Le modalità di comunicazione possono essere varie, si può inviare la comunicazione attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC), ovvero anche a mano (modalità sconsigliata ai fini della prova certa). Sanzioni La mancata comunicazione prevede un regime sanzionatorio riferito alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 36, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 ovvero mancato o non corretto invio della comunicazione periodica che è punito con la sanzione amministrativa di importo variabile da 250 euro a 1.250 euro. A questo bisogna aggiungere un ulteriore possibile pericolo, quello della eventuale configurazione della mancata comunicazione quale comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, con le conseguenze previste dall’art. 28 della L. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) in materia di repressione della condotta antisindacale. Modello di comunicazione Inseriamo a completamento dell’intervento un esempio di modello di comunicazione da inviare su carta intestata dell’azienda. Consulta il modello in formato pdf Copyright © - Riproduzione riservata