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Archivio newsProspetto informativo disabili: chi è obbligato all’invio entro il 31 gennaio
Obbligo di invio del prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio. Sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2023. Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro. Quali sono i lavoratori che rientrano nella base di calcolo della quota di riserva? Quali sono invece quelli esclusi?
Come tutti gli anni, anche per il 2024 abbiamo previsto una sintesi per la compilazione del prospetto informativo disabili.Entro il 31 gennaio 2024, esclusivamente in modalità telematica, le aziende dovranno provvedere all’invio del prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999. Datori di lavoro obbligati e trasmissione del prospetto I soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2023. Nel prospetto informativo l’azienda dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. In particolare, il prospetto deve contenere: - il numero dei dipendenti occupati; - il numero e i dati dei dipendenti già occupati nella quota di riserva; - il numero di posti e le mansioni disponibili per lavoratori disabili; - eventuali compensazioni territoriali, nel caso di aziende con più sedi operative. Si ricorda che la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero parziale. La finalità è quella di condividere, con il Centro per l’Impiego (Ufficio Collocamento mirato), tutte le informazioni utili per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi adeguati alle necessità ed alle caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie dell’agevolazione. Ricordo che la quota di riserva, prevista dall’art. 3 della Legge n. 68/1999, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di: - 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato; - 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato; - 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato. Questo il link al sito web del Ministero del Lavoro, al quale si potrà accedere, attraverso lo SPID o la carta d’identità elettronica (CIE), per compilare e trasmettere il prospetto informativo:. Una volta trasmesso il prospetto, il sistema rilascerà una ricevuta dell'avvenuta trasmissione che fa fede - salvo prova di falso - per attestare l'esatto adempimento di legge. Lavoratori che rientrano nella base di calcolo della quota di riserva Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto. Nel caso in cui durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro, ovvero abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, questi va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti (“a chiamata”), questi dovranno essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva Questa che segue è la lista dei lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva: - Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999): a) detti soggetti devono avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. - Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999): a) il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità intera; b) qualora il lavoratore, inizialmente assunto con un contratto di durata fino a 6 mesi, dovesse eccedere detto limite, in virtù di una proroga stipulata entro il 31 dicembre, dovrà essere computato nel prospetto; c) per i lavoratori che svolgono attività stagionale nel settore agricolo, non dovrà essere preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisognerà tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (INL, nota 43 del 6 marzo 2018). - Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto (Cass. 20.10.1983, n. 6165) - Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia (art. 4, co 4, L. n. 68/1999): a) qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale. (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 333/2000). b) il computo di questi lavoratori avviene esclusivamente in ambito privatistico. Tale procedura non si applica, invece, ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni, previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001. -Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333): a) qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto. - Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Apprendisti (art. 47, co 3, D.L.vo n. 81/2015) - Tirocinanti e stagisti- Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Lavoratori operanti esclusivamente all’estero (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999) - Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999) - Collaboratori coordinati e continuativi - Partite IVA- Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto:a) si tratta di quei lavoratori operanti direttamente nell’appalto e che, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, vengono acquisiti da quest’ultimo in virtù di quanto disposto dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, o da una clausola del contratto d'appalto. b) tale interpretazione è stata confermata con l’interpello n. 23/2012 del Ministero del Lavoro, con il quale si è posto l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale. L’orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 2252 del 15/05/2017), nella quale si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”. c) per quanto riguarda il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 1046 del 26 novembre 2020) ha precisato che, “in assenza di una specifica disposizione normativa, lo stesso possa coincidere con la durata dell’appalto. Ciò in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.”. - Lavoratori in telelavoro (art. 23 del D.Lvo. n. 80/2015) a) qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno. - Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011) - Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999) - Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999) - Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999) - Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999): a) l'esclusione dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per attività svolta 'in cantiere' si fa espresso riferimento al concetto di cantiere previsto dall'art. 89 del D.L.vo n. 81/2008. b) si intendono, non solo i lavoratori operanti nelle imprese edili ma anche quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. - Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999) a) il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale. b) tale situazione deve essere dichiarata tramite un'autocertificazione datoriale, da presentare sempre telematicamente. bc il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (importo adeguato dal Ministero del Lavoro con decreto del 30 settembre 2021). - Personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, di protezione civile e di vigilanza privata (art. 3, comma 4, della legge 68/99): a) l’esclusione anche del personale non amministrativo degli Istituti di vigilanza privati è dovuta al fatto che trattasi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse e come tale è assimilata ai servizi di polizia (vedasi nota del Ministero del Lavoro n. 1238/M20). - Lavoratori distaccati da altra azienda - Ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato: a) l’esclusione è stata affermata dal Tribunale di Torino, il quale, nella sentenza n. 2523 del 7 giugno 2022, richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana n. 80 del 21 gennaio 2021) ha ritenuto che la previsione dell'articolo 4, comma 1, della Legge 68/1999, in base alla quale il numero dei soggetti disabili da assumere deve essere determinato sulla base di un computo tra tutti i "lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato", esclude dalla relativa sistematica il personale in regime di diritto pubblico (ad esempio, i ricercatori) la cui assunzione, per effetto di una strutturazione assai risalente, non passa per la stipula un contratto di lavoro subordinato. Sospensione dell’obbligo di assumere lavoratori disabili Ricordo che gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi. La sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità trova la sua disciplina giuridica negli artt. 3, comma 5, della Legge 68/1999 e 4 del D.P.R. n. 333/2000 ed è stata riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva, nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità. Con la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, le causali di intervento della CIGS, risultano ad oggi essere: a) la riorganizzazione aziendale; b) la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) il contratto di solidarietà. Va comunque precisato che l’invio telematico del prospetto è obbligatorio anche nei casi di sospensione dall’obbligo. Incorporazione Un’ultima informazione riguarda l’eventualità che l’azienda venga incorporata in un’altra società. Qualora ciò avvenga in data 1° gennaio, l’azienda non ha l’obbligo di inviare il prospetto informativo. Viceversa, la società incorporante invierà, se in obbligo, il prospetto informativo con la situazione al 31 dicembre, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione. Sanzione Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro. Sanzione che viene maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2024. Copyright © - Riproduzione riservata