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Archivio newsAccordo Quadro rapporto a termine: applicazione estesa
Nella sentenza n. C-389/22, la Corte di giustizia afferma che non costituisce violazione del principio di non discriminazione, sancito dall’accordo quadro, la differenza di trattamento tra membri in servizio continuo, che possono protrarre la loro attività al servizio della Croce Rossa Italiana, e membri in servizio temporaneo, la cui attività è terminata a una certa data. Ciò discende dalla natura temporanea del rapporto tra questi ultimi e la CRI.
La Corte di giustizia europea, con la sentenza n. C-389/22 è intervenuta in materia dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. L’interpretazione fornita dalla Corte riguarda il rapporto di lavoro instaurato tra il personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a svolgere un servizio temporaneo. L’applicazione della disposizione a un siffatto rapporto di lavoro sarebbe contraria ad una normativa nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, nella misura in cui tale normativa non comporti nessuna delle misure destinate a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato né norme equivalenti. Al centro della vicenda c’è pertanto la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Quindi spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori. Con riferimento al principio di non discriminazione, come attuato e concretizzato dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, la Corte sancisce che esso non osta a una normativa nazionale che, a seguito della riorganizzazione di un ente quale la Croce Rossa italiana, consente a persone quali i membri del personale del Corpo militare di quest’ultima chiamati a svolgere un servizio continuativo di continuare a esercitare la loro attività al servizio di tale ente, ma non prevede tale possibilità per persone quali i membri del personale di tale medesimo Corpo militare chiamati a svolgere un servizio temporaneo la cui attività al servizio di tale ente è terminata alla data prevista a tal fine. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di giustizia europea, sentenza 25/01/2024, n. C-389/22