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Archivio newsCrediti INAIL e INPS: limiti e decorrenze per la compensazione
La legge di Bilancio 2024 prevede che dal prossimo 1° luglio non sarà più possibile utilizzare l’homebanking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione di crediti INPS e INAIL. Sarà, dunque, obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, i crediti INPS dei lavoratori autonomi saranno compensabili solo dieci giorni dopo la presentazione della rispettiva dichiarazione dei redditi e occorre fare attenzione al regime fiscale da applicare agli importi compensati. Come si applicano le novità?
A partire dal prossimo mese di luglio i datori di lavoro potranno effettuare la compensazione dei crediti INPS ed INAIL solamente tramite l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. A prevederlo è la legge di Bilancio 2024 (art. 1 comma 95 L. n. 213/2023), che dispone l’ammissibilità del pagamento solo tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate ed anche se il saldo del modello è diverso da zero. Viene infatti anche modificata la lettera a) dell'art. 11 c.2 del D.L. n. 66/2014 ed abrogata la lettera b) che consentiva l'effettuazione dei pagamenti di imposte e contributi tramite compensazione (con crediti previdenziali ed assistenziali) a saldo diverso da zero utilizzando i servizi degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate. L’art. 1 comma 97 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti INPS ed INAIL. Contribuenti di riferimento Con l'art. 1 comma 97 della L. n. 213/2023, il legislatore è intervenuto in riferimento all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 che disciplina i versamenti delle imposte con compensazione introducendo l'art. 1-bis, che prevede un nuovo vincolo per l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell'INPS per tre diverse tipologie di contribuenti: - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali ed i liberi professionisti iscritti alla gestione separata; - datori di lavoro non agricolo; - datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola; Nuovi termini e decorrenze La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: - dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
N.B. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS. |
N.B. La tassazione separata costituisce il regime naturale di tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti per contributi INPS, ma non si tratta di un vero e proprio obbligo: il contribuente ha comunque la facoltà di optare per la tassazione ordinaria effettuando apposita scelta in sede di dichiarazione dei redditi: in presenza di un reddito imponibile non elevato o di una perdita fiscale, infatti, la tassazione ordinaria potrebbe rivelarsi più conveniente di quella separata. |