• Home
  • News
  • Decreto Sicurezza energetica: novità su rinnovabili ed enti sportivi

Decreto Sicurezza energetica: novità su rinnovabili ed enti sportivi

Votata alla Camera la fiducia al Governo sulla legge di conversione al decreto Sicurezza energetica. Al suo interno ci sono misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. Previste inoltre semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale e modifiche al nuovo sistema incentivante per le fonti energetiche rinnovabili. Vengono poi stanziati cinque milioni di euro per l’anno 2024 da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Nella seduta del 25 gennaio 2024, la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza energetica (D.L. n. 181/2023). Dopo la votazione finale, prevista nella giornata del 26 gennaio 2024, il provvedimento passerà al Senato per essere approvato definitivamente entro il 7 febbraio 2024. Tre sono i campi di intervento: - sostegno alle imprese; - promozione e sviluppo delle rinnovabili- sicurezza energetica e decarbonizzazione. Quali sono le misure per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori L’articolo 1 prevede una serie di interventi volti a promuovere investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica. Nello specifico, viene disposto che, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione delle aree pubbliche (ai sensi dell'art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 28/2011), gli enti interessati dovranno accordare una preferenza, ai fini dell’individuazione del concessionario, ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese elettrivore), iscritte nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrà definire, entro l’8 febbraio 2024, il meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che le imprese elettrivore potranno realizzare anche attraverso aggregazione, o sottoscrivendo, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento con soggetti terzi. La nuova capacità di generazione potrà realizzata mediante: - nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; - impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno a 200 kW; la cui entrata in esercizio avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di approvvigionamento, salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa. Nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, le imprese potranno richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. L’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi venti anni. Quali sono le semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, con l’articolo 4-bis si interviene sull’art. 6, c. 6, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, includendo, tra le modifiche o estensioni assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening di VIA) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari. Quali sono le novità per gli incentivi a favore degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo Il comma 2 dell’articolo 4-ter modifica l’art. 65, c. 1, D.L. n. 1/2012, che reca la disciplina degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, al fine di prevedere che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sia consentito l'accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili previsti esclusivamente dal D.Lgs. n. 28/2011. Il successivo comma 3 interviene invece sul D.Lgs. n. 199/2021 che delinea il nuovo sistema incentivante per le fonti energetiche rinnovabili. Tra le novità introdotte, va segnalata la previsione ai sensi della quale è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva. Proroga di sei mesi dei permessi per costruire All’articolo 4-quater si si dispone la proroga di ulteriori sei mesi: a) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024. Le proroghe saranno concesse se: - i termini non sono decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga; - i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004); b) il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Possono ottenere la proroga anche le convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28, legge n. 1150/1942 e gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi già prorogati da precedenti normative. Aumento stanziamento per il fondo per la transizione energetica nel settore industriale Con l'articolo 4-octies si raddoppia, da 150 milioni a 300 milioni annui, l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale a decorrere dal 2025 (la quota prevista fino al 2024 resta confermata a 150 milioni di euro). Quali sono le misure per la promozione del biometano L’articolo 5, comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022, che definisce il quadro organico delle misure di incentivazione per lo sviluppo del biometano da immettere nella rete del gas naturale, emanato in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del PNRR, anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Con il successivo comma 3-quater si estendono le agevolazioni sull’accisa del gasolio, prevista dal D.Lgs. n. 504/1995, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione sarà efficace dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Rifinanziamento del fondo italiano per il clima All’articolo 13 si rifinanzia il fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 per gli interventi di cui all’art. 1, c. 489, legge n. 234/2021, a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’UE, attraverso l’assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie. Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell’anno 2023 in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, l’articolo 14-bis incrementa di cinque milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. È demandato ad un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare le modalità, i criteri di ammissione nonché i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/26/decreto-sicurezza-energetica-novita-rinnovabili-enti-sportivi

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble