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Fringe benefit e utilizzo dell’auto aziendale: esempi di calcolo

Nella definizione delle politiche di benefit di inizio anno, la concessione di un’auto ai dipendenti merita particolare attenzione alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 per i fringe benefit: limite complessivo di 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Oltre alle nuove soglie di non imponibilità per i lavoratori occorre tenere conto anche della revisione annuale dei costi chilometrici prevista dalle nuove tabelle ACI. Le imprese per il riconoscimento dell’auto aziendale devono quindi attentamente valutare, oltre alla tipologia di lavoratore assegnatario, la tipologia di veicolo concessa per livello di emissioni Co2 e il periodo di assegnazione. Come devono procedere i datori di lavoro?

Il riconoscimento di un’auto ai dipendenti necessita di alcune valutazioni preventive, tanto più dopo le novità apportate dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) alla disciplina dei fringe benefit e tenuto conto della revisione annuale dei costi chilometrici. I datori di lavoro devono prendere in considerazione i dati contenuti nelle tabelle ACI pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, senza dimenticare le soglie di non imponibilità previste per l’anno 2024, distinte per tipologie di lavoratori. Veicoli concessi ai dipendenti Tra le forme più diffuse di incentivazione, le aziende possono scegliere di mettere a disposizione dei propri dipendenti un veicolo aziendale. Le recenti modifiche alla disciplina dei fringe benefit, limitate all’anno d’imposta 2024, impongono ai datori di lavoro un’attenzione diversa rispetto al passato, perché nonostante l’ampliamento delle soglie di non imponibilità fiscale e contributiva, occorre tenere in considerazione le modalità di calcolo di questa particolare forma di retribuzione in natura. È possibile distinguere tre tipologie di concessione dei veicoli aziendali ai dipendenti: - per utilizzo esclusivo aziendale - il lavoratore utilizza il veicolo soltanto nell’ambito dell’attività lavorativa; - per utilizzo esclusivo personale - il veicolo viene concesso per l’uso personale e della propria famiglia; - per utilizzo promiscuo - il datore assegna il veicolo al lavoratore affinché se ne serva sia per esigenze aziendali che per esigenze personali o della propria famiglia. Nella prima ipotesi il veicolo rappresenta uno strumento di lavoro; nelle altre ipotesi di uso personale o promiscuo, si tratta di un’attribuzione di carattere retributivo in natura che si aggiunge, in tutto o in parte, alla normale retribuzione. La concessione al dipendente in uso, anche promiscuo, del veicolo aziendale è considerata un fringe benefit, ossia una forma di reddito maturato in relazione a compensi diversi dal denaro, soggetto a tassazione. Si ricorda, infatti, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, comma 1, TUIR). Tale disposizione, in ossequio al principio di onnicomprensività della retribuzione, dispone che tutte le somme ma anche il valore dei beni e dei servizi corrisposti al dipendente costituiscono reddito imponibile, sia ai fini dell’imposizione fiscale che contributiva e concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Lo stesso art. 51, tuttavia, elenca alcune componenti di reddito che non partecipano alla formazione della base imponibile o vi concorrono solo parzialmente. In riferimento agli autoveicoli, ai motocicli, ai ciclomotori e ad altri mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in deroga al criterio generale di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale”, è previsto un criterio di determinazione forfetaria dell’importo da assoggettare a tassazione. Disciplina dei fringe benefit per il 2024 La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, L. n. 213/2023) ha previsto, per il solo anno d’imposta 2024, che i fringe benefit concessi al lavoratore, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR. Rientrano nel valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, per le medesime tipologie di benefit, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro. I lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare della soglia maggiorata di non imponibilità fiscale e contributiva di 2.000 euro, devono comunicare al sostituto d’imposta il codice fiscale dei figli a carico. Il riferimento per l’individuazione di tali soggetti è l’art. 12, comma 2 del TUIR, che considera a carico i figli di età inferiore a ventiquattro anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a ventiquattro anni, con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione consegnata dal lavoratore, anche se firmata digitalmente, per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a informare il datore di lavoro della perdita eventuale dei requisiti avvenuta in epoca successiva alla dichiarazione, per consentire al sostituto d’imposta di recuperare a tassazione gli importi esclusi, con le operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, in merito all’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro; tale informativa può essere prodotta al più tardi entro la fine del periodo d’imposta (cfr. Agenzia delle Entrate Circ. n. 23/E/2023, par. 3). Alla revisione della disciplina in commento, come anticipato, si affiancano i valori determinati annualmente dall’ACI, riferiti agli importi da utilizzare per il calcolo convenzionale dei costi chilometrici dei veicoli concessi in uso ai dipendenti. Gli importi relativi ai fringe benefit 2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 298 del 22 dicembre 2023. Tabelle ACI L’Agenzia delle Entrate pubblica le tabelle elaborate dall’ACI, per la determinazione del valore imponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, valide per l'anno successivo. In esse è riportato distintamente il valore del fringe benefit e il costo chilometrico di esercizio, per ogni tipologia e marca di autovettura, motociclo e ciclomotore. Si tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente (Ministero delle Finanze, circolare del 23 dicembre 1997, n. 326). All’interno delle tabelle i veicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie: - autoveicoli a benzina in produzione; - autoveicoli a gasolio in produzione; - autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione; - autoveicoli ibrido-benzina ibrido-gasolio in produzione; - autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione; - autoveicoli a benzina fuori produzione; - autoveicoli a gasolio fuori produzione; - autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione; - autoveicoli ibrido benzina ibrido gasolio fuori produzione; - autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in fuori produzione; - motoveicoli; - autocaravan. Nelle tabelle è riportato, in diverse colonne, il fringe benefit annuale con la percentuale utilizzata per la sua determinazione, definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 la legge n. 160/2019 ha introdotto alcune novità, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli ma modulata in ragione delle loro emissioni inquinanti. Le auto aziendali ad uso promiscuo assegnate a dipendenti ed amministratori sono state suddivise in 4 fasce distinte per livelli di emissioni di Co2, con l’attribuzione di fringe benefit crescenti per le auto più inquinanti (art. 1, commi 632-633). Sono previste due condizioni per l’applicazione del nuovo regime: - gli autoveicoli devono essere di nuova immatricolazione (l’immatricolazione deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2020) e - il contratto di concessione al lavoratore del veicolo aziendale deve essere stato stipulato dopo il 1° luglio 2020. Per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020, la percentuale di calcolo del fringe benefit corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri), è compresa in un range che va dal 25% al 60%.

Tipologia di veicolo ed emissioniPercentuale di quantificazione del fringe benefit
Veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)25%
Veicoli con emissioni superiori a 60 grammi ma non a 160 grammi per chilometro (g/km di Co2)30%
Veicoli con emissioni tra 160 e 190 grammi per chilometro (g/km di Co2)50%
Veicoli con emissioni superiori a 190 grammi per chilometro (g/km di Co2)60%
Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta fuori dal Comune di lavoro. Per i dipendenti con contratti di concessione del veicolo stipulati fino al 30 giugno 2020 continuano ad applicarsi le regole precedenti che determinano il valore in misura pari al costo chilometrico per 15.000 km moltiplicato per il 30% su base annua, al netto di eventuali trattenute o addebiti. Il discrimine tra le diverse discipline è il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione del veicolo al lavoratore (Ris. Ag. Entrate n. 46/E/2020). Si ricorda che l’indennità che il datore di lavoro intende corrispondere al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede l’azienda, dovrà considerarsi non imponibile se uguale o inferiore alle tariffe del trasporto pubblico. Se, invece, risulti di importo maggiore, si dovrà considerare reddito di lavoro dipendente solo la parte eccedente (Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 405/2022). Criteri di valutazione e modalità di imputazione del benefit Sulla scorta di quanto sin qui descritto, nella definizione delle politiche di benefit di inizio anno, l’eventuale concessione degli autoveicoli merita particolare attenzione, sia in ordine all’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2024, che ha previsto nuove soglie di non imponibilità per i lavoratori; sia ai fini della corretta valutazione degli aspetti retributivi, contributivi e fiscali che potrebbero condizionare le scelte del datore di lavoro. Per quanto riguarda l’azienda, gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, beneficiano di una percentuale di deducibilità nella misura del 70% delle spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.) e del costo di acquisizione (quote di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Riguardo al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (per le autovetture destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale il limite sul quale calcolare la percentuale deducibile è invece fissato a 18.075,99 euro). Tale regime di deducibilità dei costi richiama l’attenzione su alcune condizioni da rispettare (circolare Min. Finanze 10 febbraio 1998 n. 48): - l’uso del veicolo non deve essere occasionale, bensì deve rientrare tra le mansioni del lavoratore; - l’assegnazione del veicolo deve avere una durata riferita alla maggior parte del periodo d’imposta, anche in modo discontinuo sommando i giorni di utilizzo da parte di diversi dipendenti; - l’assegnazione deve essere comprovata da idonea documentazione (lettera di assegnazione o clausola nel contratto di lavoro; non è necessaria alcuna annotazione sul libretto di circolazione). Nella circolare n. 48 del 10 febbraio 1998, par. 2.1.2.1, il Ministero delle Finanze ha chiarito che si considera concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro. Pertanto, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata concessa in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta). Ai fini della valutazione delle implicazioni di carattere fiscale e contributivo per il lavoratore, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del bene utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito del lavoratore deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Alla luce di tali considerazioni, oltre alla individuazione della tipologia di lavoratore assegnatario (con o senza figli a carico, per l’esatta determinazione del limite di non imponibilità) si consiglia l’attenta valutazione della tipologia di veicolo concessa per livello di emissioni Co2 (rilevabile dal libretto di circolazione del veicolo) e del periodo di assegnazione. Anche per tali ragioni, le aziende sono sempre più orientate all’integrazione del proprio parco auto con veicoli a bassa emissione. Esempi di calcoloEsempio di calcolo n. 1Calcolo del fringe benefit 2024 per auto ad uso promiscuo nel caso di concessione di un veicolo FIAT 500X 1.0 T3 120CV (emissioni di Co2 133 grammi/km) - tabella autoveicoli alimentazione a benzina in produzione. Da tabelle ACI, il costo di percorrenza per 15.000 km è di 0,5010 euro (15.000 x 0,5010 = 7.515) La misura del fringe benefit sarà pari a euro 2.254,50 su base annua tenendo conto di una soglia del 30% in riferimento al livello di emissione (7.515 x 30%) Il fringe benefit mensile ammonta a 187,88 euro (2.254,50 / 12)Esempio di calcolo n. 2Calcolo del fringe benefit 2024 per auto concessa ad uso promiscuo, veicolo CITROEN E-C4 50Kwh - tabella autoveicoli alimentazione elettrica in produzione. Da tabelle ACI, il costo di percorrenza per 15.000 km è di 0,4257 euro (15.000 x 0,4257 = 6.385,50) La misura del fringe benefit è pari a 1.596,38 euro su base annua tenuto conto di una soglia del 25% riferita a livello di emissioni zero (6.385,50 x 25%). Il fringe benefit mensile ammonta a 133,03 euro (1.596,38 / 12) Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/27/fringe-benefit-utilizzo-auto-aziendale-esempi-calcolo

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