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Archivio newsCCNL Sanità - Dirigenti: le novità del rinnovo relativo al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021
Per il personale dell’Area Sanità - Dirigenti, l’ARAN con ANAAO ASSOMED, COSMED, CIMO, CIDA, AAROI EMAC, COSMED, FASSID, CODIRP, FP CGIL, CGIL, FVM, COSMED, UIL FPL, UIL, FEDERAZIONE CISL MEDICI, CISL, FESMED ha sottoscritto in data 23 gennaio 2024 l'accordo di rinnovo del CCNL. L'intesa riguarda il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021. Incrementate le retribuzioni minime tabellari e fissati i valori della retribuzione di posizione. Riconosciuta l'una tantum. Indicate le diverse indennità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, oppure in relazione a particolari qualifiche o professionalità. Fissate le regole per quanto riguarda il servizio di guardia e di pronta disponibilità, l'attività intramuraria, il lavoro straordinario e festivo, nonché per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o da remoto.
L’ARAN con ANAAO ASSOMED, COSMED, CIMO, CIDA, AAROI EMAC, COSMED, FASSID, CODIRP, FP CGIL, CGIL, FVM, COSMED, UIL FPL, UIL, FEDERAZIONE CISL MEDICI, CISL, FESMED ha rinnovato in data 23 gennaio 2024 il contratto collettivo nazionale (CCNL). Ambito di applicazione
Ambito di applicazioneL'accordo riguarda il personale dirigente ed è relativo al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
Minimi tabellariIncrementate le retribuzioni minime tabellari. Gli importi sono erogati con diverse decorrenze. In base a quanto stabilito in materia di i.v.c., dal mese successivo alla sottoscrizione del CCNL è rideterminato lo stipendio tabellare annuo per 13 mensilità. E' inoltre ricalcolato il trattamento economico mensile, suddiviso per livelli e con decorrenze diverse. Il CCNL stabilisce un trattamento economico specifico per i dirigenti ad esaurimento.
Retribuzione di posizioneA decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall’anno successivo, sono fissati i valori annui complessivi della parte fissa per 13 mensilità. I valori sono suddivisi per tipo di incarico e di attività svolta. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende, con o senza soluzione di continuità.
Una tantumAl personale in servizio al 31 dicembre 2021, con rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta, in un'unica soluzione, un'una tantum. L'erogazione non è computata agli effetti dei nuovi stipendi tabellari.
Mensilità aggiuntiveE’ prevista una tredicesima mensilità da corrispondere tra il 15 e il 21 dicembre dell’anno, pari alla retribuzione mensile spettante nel mese di dicembre.
Indennità di esclusivitàFissati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui, comprensivi della 13° mensilità, per i dirigenti medici, veterinari e sanitari. L'indennità fissa e ricorrente non determina forme di automatismo e va corrisposta mensilmente in dodicesimi, cui si aggiunge la 13ª mensilità secondo le disciplina dei cc.cc.nn.l. precedenti. A valere dall'anno 2022 l'importo dell’indennità è stabilito per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa.
Indennità di specificità medico-veterinariaA valere dall'anno 2022, è elevata l'indennità, fissa e ricorrente, da corrispondere mensilmente in dodicesimi, cui si aggiunge la 13ª mensilità ai dirigenti medici veterinari.
Indennità di specificità sanitariaE’ istituita a valere dall’anno 2022, fissa e ricorrente, da corrispondere mensilmente in dodicesimi, cui si aggiunge la 13ª mensilità ai dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie.
Indennità di rischio radiologicoViene specificato che l’indennità non è cumulabile con l’indennità ex D.P.R. n. 146/1975 e con altre indennità di rischio e che il previsto periodo di riposo di 15 giorni consecutivi di calendario è riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione.
Indennità di pronto soccorsoA decorrere dal 31 dicembre 2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso spetta un’indennità per ogni turno di 12 ore di effettiva presenza in servizio.
Indennità ufficiale polizia giudiziariaAi dirigenti medici, veterinari e sanitari con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che svolgano funzioni ispettive e di controllo, spetta una indennità stabilita dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del CCNL, da corrispondersi mensilmente, per 12 mesi.
Indennità di bilinguismoL'indennità di bilinguismo è confermata nelle misure previste per il personale della regione Trentino Alto Adige.
Prestazioni aggiuntive extramurarieViene meno la tariffa oraria.
Servizio di guardiaLa continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali, sono assicurate nelle ore notturne e nei giorni festivi, mediante il dipartimento di emergenza, la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura e la guardia nei servizi territoriali. Il servizio di guardia va organizzato per unità operativa nei servizi di pronto soccorso, nelle strutture ove esistano terapie intensive e semi–intensive, ove esista una unità ictus di II livello, nelle attività di alta specialità, nell’area ostetrico-ginecologica, con attività di ostetricia e nelle eventuali altre unità operative e/o servizi a supporto.
Servizio di pronta disponibilitàPotranno essere programmati non più di 10 turni di pronta disponibilità mensili per dirigente (sia feriali che festivi), con riconoscimento di indennità oraria elevabile dalla contrattazione integrativa.
Attività intramurariaA tutti i dirigenti con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale secondo le modalità disciplinate dalle Aziende, secondo le tariffe indicate nel contratto.
Lavoro straordinarioA decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL 23 gennaio 2024, è fissata la tariffa oraria per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire entro i 4 mesi successivi.
Lavoro festivoPer il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità, incrementabile dalla contrattazione aziendale.
MalattiaNel caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (es. emodialisi, chemioterapia ed assimilabili) sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico. Rientrano nella suddetta disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie.
Infortunio sul lavoroNel periodo di conservazione del posto per infortunio, diverso e non cumulabile con il comporto previsto per la malattia, al dirigente spetta la retribuzione individuale per particolari istituti.
MaternitàNel periodo di congedo per maternità/paternità spetta l'intera retribuzione individuale per particolari istituti”, inclusi i ratei di 13°.
Periodo di provaIl dirigente a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi di effettivo servizio. L'accordo indica i casi in cui è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto in caso di mancato superamento dello stesso o di recesso e i casi di esonero.
Lavoro agileSono escluse le attività ispettive, di polizia giudiziaria o le attività che necessitano della presenza fisica del dirigente. L’accordo individuale, stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, deve specificare la durata, le modalità della prestazione e del recesso, il diritto alla disconnessione. Per sopravvenute esigenze di servizio il dirigente può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire il giorno prima. Il rientro non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. Il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni. Il CCNL 23 gennaio 2024 disciplina inoltre il lavoro da remoto.
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