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Archivio newsFondi pensione: i vantaggi della gestione unitaria della posizione individuale
In relazione ai fondi pensione la Covip, con la circolare del 19 gennaio 2024, ha fornito indicazioni per la gestione delle posizioni individuali plurime. L’obiettivo è ricondurre ad unicità la posizione individuale degli aderenti per evitare distorsioni, maggiori costi e una riduzione di benefici. La gestione in maniera unitaria della posizione individuale del fondo pensione ha, infatti, una grande rilevanza sia in relazione agli effetti prodotti in ambito fiscale, con riferimento alla determinazione dell’anzianità di iscrizione che si riflette sull’aliquota da applicare alla prestazione finale, che per una corretta la pianificazione previdenziale dell'iscritto.
La Covip ha indirizzato alle forme pensionistiche complementari la circolare del 19 gennaio 2024 con cui fornisce opportune indicazioni ai soggetti vigilati in ordine alle modalità da adottare al fine di assicurare una gestione unitaria delle posizioni individuali, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale. La fattispecie è quella delle posizioni individuali plurime, vale a dire le ipotesi in cui risultino essere state intestate al medesimo aderente. La ratio dell’intervento della Autorità di Vigilanza è che la mancata gestione unitaria di plurime posizioni intestate al medesimo iscritto da parte della stessa forma pensionistica complementare determina inefficienze in termini di gestione amministrativa e trasparenza informativa nell’ottica di una corretta pianificazione previdenziale. Alle forme pensionistiche con posizioni multiple si richiede poi di trasmettere, entro il 31 maggio 2024, una sintetica relazione. La gestione in maniera unitaria della posizione individuale del fondo pensione ha, infatti, una grande rilevanza sia per gli effetti che produce in ambito fiscale, con riferimento alla determinazione della anzianità di iscrizione che si riflette sulla aliquota da applicare alla prestazione finale, che per la pianificazione previdenziale dell'iscritto La rilevanza statistica delle posizioni multiple Va evidenziato, attingendo alla Relazione annuale della Covip, che il fenomeno delle “posizioni multiple” è tutt’altro che irrilevante nel sistema previdenziale italiano. Escludendo i PIP “vecchi”, il numero di iscritti con una sola posizione a fine 2022 è di 8 milioni; la percentuale sul totale di iscritti è dell’89,2 per. Gli iscritti con posizioni multiple sono circa 965.000, 80.000 in più rispetto al 2021. Il fenomeno delle posizioni multiple interessa tutte le tipologie di forme pensionistiche. Nei fondi negoziali, gli iscritti con posizioni doppie sono 536.000 di cui 90.000 interni al settore. Altri 298.000 iscritti hanno aperto una posizione anche presso un PIP (l’8,1 per cento del totale degli iscritti ai fondi negoziali); di questi, 155.000 versano su entrambe le forme, 78.000 solo ai fondi negoziali e 41.000 ai soli PIP. La sovrapposizione con i fondi aperti interessa 134.000 iscritti, mentre più esigua è quella con i fondi preesistenti, circa 15.000 individui. Gli iscritti ai fondi aperti con posizioni doppie sono circa 296.000, di cui 32.000 interni allo stesso settore di riferimento. Sono 107.000 gli iscritti che hanno una posizione aperta anche su un PIP “nuovo”, di cui 30.000 versano su entrambe le forme, 26.000 solo ai fondi aperti e 25.000 ai soli PIP. Gli aderenti con una posizione anche su un fondo preesistente sono 23.000. Per quanto riguarda i fondi preesistenti, hanno posizioni doppie circa 78.000 individui, di cui 12.000 interni allo stesso settore. Gli iscritti con posizioni doppie nei PIP “nuovi” sono circa 561.000, di cui 128.000 interni allo stesso settore La valenza della posizione “unica” Come sottolinea la Commissione di vigilanza l’unicità della posizione risponde ad un principio di carattere generale volto a favorire la consapevolezza dell’aderente circa le prestazioni erogabili e a garantire un’efficiente tutela del fabbisogno previdenziale. Gli Schemi di statuto e di regolamento delle forme pensionistiche, in materia di criteri di determinazione della posizione individuale, prevedono infatti che gli importi relativi alle operazioni in entrata e in uscita siano contabilizzati sulla posizione contributiva ascrivibile al singolo, evidenziandone quindi l’unitarietà. Va evidenziato come la posizione individuale consiste nel capitale di pertinenza di ciascun aderente e che la stessa è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Le evidenze della Covip La Covip sottolinea come sulla base della propria attività di vigilanza ha avuto modo di appurare che il comportamento del mercato previdenziale (il riferimento più specifico è ai fondi pensione aperti e ai Pip, in misura meno rilevante ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti) non sia stato sempre coerente con il principio della unicità della posizione individuale. Quali sono le principali disfunzioni? Per quel che riguarda la gestione amministrativa il riferimento è soprattutto alla valutazione dei presupposti di esercizio delle prerogative individuali e il rispetto dei relativi limiti normativi e all’applicazione dei costi. In particolare, in relazione al primo aspetto, in diverse circostanze, è stato consentito delle prerogative individuali soltanto per una parte della complessiva posizione individuale corrispondente la medesima forma pensionistica riconoscendo la possibilità di specificare, nel modulo di richiesta della prestazione, riportando il numero di polizza. In questo modo si è resa possibile la possibilità, non ammissibile dalla normativa, di effettuare il trasferimento parziale di quanto complessivamente accumulato nella posizione individuale. Ulteriore esempio addotto è quello legato al limite quantitativo del 50%, previsto per la liquidazione in forma capitale della posizione individuale, che è stato valutato con riferimento a singole porzioni della complessiva posizione individuale. Sono stati osservati poi effetti distorsivi anche ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione alla forma pensionistica, in alcuni casi ricondotta alla data di attivazione delle singole posizioni individuali e non alla data della prima adesione. Va ricordato come all’anzianità di iscrizione “corretta” vanno ricondotte le anticipazioni e la tassazione della prestazione finale (100% sotto forma di rendita o max 50% sotto forma di capitale e 50% comunque sotto forma di rendita). E’ opportuno rammentare come sia possibile chiedere anticipazioni per spese sanitarie di particolare gravità fino al 75% della posizione individuale da subito (senza quindi previsione di termini), per acquistare o ristrutturare la prima casa per sé o per i figli fino al 75% della posizione individuale dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare (non quindi al singolo fondo pensione) e per qualsiasi esigenza fino al 30% della posizione individuale sempre dopo 8 anni. Per quel che riguarda la tassazione delle prestazioni si applica una imposta sostitutiva del 15% che si riduce però in funzione della anzianità di iscrizione, in misura pari allo 0,30 per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare per ogni anno superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9. Per quel che riguarda i costi una pluralità di posizioni in capo al medesimo aderente ha determinato una maggiore onerosità della relativa gestione amministrativa con nocumento potenziale sul valore della prestazione finale. Sulla rilevanza del “fattore costo” è utile riportare un esempio numerico sviluppato dalla stessa Autorità di Vigilanza secondo cui a parità di altre condizioni, un capitale di 100.000 euro accumulato dopo un periodo di partecipazione di 35 anni su un prodotto con un ISC (Indicatore sintetico dei costi) dell’1% si ridurrebbe di circa il 18% (scendendo a 82.000 euro) nel caso l’ISC fosse stato del 2%. Ulteriore profilo è poi legato al fatto che avere più posizioni determina “conti” non alimentati da versamenti con progressiva erosione da parte dei costi. Vi è ancora il tema della trasparenza con la redazione di documenti informativi distinti per ciascuna posizione con non adeguata chiarezza e immediatezza, così come prescritto dalla normativa, delle informative da destinare a riferite alla complessiva posizione individuale. Tali situazioni hanno riguardato sia il documento di informativa periodica (Prospetto delle prestazioni pensionistiche fase di accumulo), sia le informative fornite al momento della liquidazione di prestazioni. Le raccomandazioni La Covip chiede allora alle forme pensionistiche di intervenire con sollecitudine per ricondurre a unicità la posizione individuale degli aderenti e laddove, per motivate esigenze di carattere tecnico-organizzativo, non risulti possibile ricondurre a unità le posizioni multiple già in essere in capo ai singoli aderenti, si chiede di introdurre i necessari presidi volti ad assicurare che si evitino costi maggiori o una riduzione di benefici per l’aderente e che in sede di esercizio delle prerogative individuali la posizione sia trattata unitariamente, anche mediante l’adozione di modulistica coerente con tale obiettivo. E poi necessario che la rappresentazione della posizione individuale, in tutti i documenti informativi previsti dalla vigente normativa, avvenga in forma unitaria. Questi interventi, prosegue l’Autorità di Vigilanza, devono essere adottati e accompagnati da adeguata informativa agli aderenti interessati per evitare che tali correzioni provochino confusione. Copyright © - Riproduzione riservata