Con la circolare n. 23 del 2024, l’INPS ha definito per i lavoratori domestici gli importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Le indicazioni fanno seguito alla comunicazione della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, per il settore del lavoro domestico, la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’intensificazione delle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva attraverso l’interoperabilità delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
L’INPS, con la circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici. L’adeguamento segue la comunicazione con cui l’ISTAT reso noto che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel periodo da gennaio 2022-dicembre 2022 al periodo gennaio 2023-dicembre 2023 è pari al 5,4%.
Il sistema di adeguamento delle retribuzioni
Annualmente, attraverso l’intesa tra il Ministero del Lavoro, le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori firmatari del contratto collettivo del settore domestico, si determina la variazione periodica dei minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori domestici e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un’intesa, l’art. 38 del CCNL lavoro domestico prevede un particolare meccanismo che autorizza il Ministero, dopo la terza convocazione della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo (art. 45 del CCNL) a definire l’adeguamento periodico della retribuzione attraverso un sistema automatico in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dell’ISTAT in riferimento alle retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita è stato siglato lo scorso 8 gennaio. Per l’anno 2024, i valori minimi retributivi sono incrementati dello 0,56% rispetto all’anno precedente, ossia nella misura dell'80'% dell'indice ISTAT (0,70%).
I valori retributivi minimi sono distinti secondo il livello di inquadramento dei lavoratori e delle lavoratrici, come indicato nell’art. 9 del CCNL di settore. Ricordiamo che il CCNL opera un’ulteriore distinzione tra collaboratori conviventi, anche part-time, non conviventi e lavoratori che svolgono assistenza notturna.
Ad esempio, il livello A comprende i collaboratori familiari generici senza o con scarsa esperienza lavorativa (inferiore a 12 mesi), ad esempio la colf addetta alla pulizia della casa; invece, al livello AS appartengono gli addetti esclusivamente a mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza lo svolgimento di altre prestazioni lavorative. Con l’aumentare dell’esperienza e della professionalità delle mansioni, crescono anche i livelli di inquadramento, fino al livello D che ricomprende i lavoratori che ricoprono posizioni caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale o di coordinamento. Tale livello annovera i maggiordomi, le governanti, gli amministratori dei beni di famiglia, ovvero mansioni di capo cuoco, capo giardiniere o di istitutore che svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. Al livello DS, infine, vanno inquadrati alcuni lavoratori in possesso di adeguata formazione, tra i quali, ad esempio, gli assistenti familiari che si dedicano a persone non autosufficienti, ivi comprese le esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Di seguito la tabella con le retribuzioni minime in vigore dal 1° gennaio 2024.
Livello | TABELLA ALavoratori conviventi art. 14, c. 1, lett. a) | TABELLA BLavoratori di cui all’art. 14, c.2 | TABELLA CLavoratori non conviventi art. 14, c. 1, lett. b) | TABELLA DAssistenza notturna art. 10 | TABELLA EPresenza notturna art. 11 | TABELLA GLavoratori di cuiall’art. 14, c. 9 |
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) |
A | 729,25 | | 5,30 | | | |
AS | 861,86 | | 6,24 | | | |
B | 928,15 | 662,96 | 6,62 | | | |
BS | 994,44 | 696,13 | 7,03 | 1143,60 | | |
C | 1060,76 | 769,02 | 7,42 | | | |
CS | 1127,04 | | 7,83 | 1296.09 | | 8,41 |
D | 1325,92 * | | 9,03 | | | |
DS | | | 9,41 | 1601,09 | | 10,15 |
Livello unico | | | | | | |
(*) + indennità 196,07 |
Il
CCNL, all’art. 34, prevede una serie di
indennità destinate a particolari lavoratrici e lavoratori, riepilogate nella seguente tabella:
Livello | TABELLA HINDENNITA’art. 34, c. 3(Baby-sitter fino al 6° anno di età del bambino) | TABELLA IINDENNITA’art.3, c. 4(Addetto a più persone non autosufficienti) | TABELLA LINDENNITA’art. 34, c. 7(Lavoratori certificati UNI11766/2019) |
Valori mensili (€) | Valori mensili lavoratori tab. B (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) |
A | | | | | | |
AS | | | | | | |
B | | | | | | 9,04 |
BS | 130,78 | 91,63 | 0,79 | | | 11,30 |
C | | | | | | |
CS | | | | 112,97 | 0,66 | 11,30 |
D | | | | | | |
DS | | | | 112,97 | 0,66 | |
Indennità vitto e alloggio - valori giornalieri (€) |
Pranzo / prima colazione | Cena | Alloggio | Totale |
2,28 | 2,28 | 1,96 | 6,52 |
Contributi dovuti per il 2024
Come accennato in premessa, l’ISTAT ha comunicato la
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, nella
misura del 5,4%, per le famiglie di operai e di impiegati, nei periodi tra gennaio e dicembre 2022 e tra gennaio e dicembre 2023, di conseguenza sono state rideterminate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per i lavoratori domestici.
Nella circolare 29 gennaio 2024, n. 23, l’INPS riporta le tabelle con gli importi dei
contributi dovuti
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Si segnala che per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come previsto dall’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e successive modificazioni.
Tale contributo non si applica nel caso di assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti. È confermata anche l’applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.
Di seguito si riportano le tabelle contributive applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024
Importi senza contributo addizionale (art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012) |
Retribuzione oraria (€) | Importo contributo orario (€) |
Effettiva | Convenzionale | Comprensiva quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a 9,40 | 8,33 | 1,66 (0,42) (2) | 1,67 (0,42) (2) |
oltre 9,40
fino a 11,45 | € 9,40 | 1,88 (0,47) (2) | 1,89 (0,47) (2) |
oltre 11,45 | 11,45 | 2,29 (0,57) (2) | 2,30 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 6,06 | 1,21(0,30) (2) | 1,22(0,30) (2) |
Importi comprensivi del contributo addizionale previsto per i rapporti a tempo determinato (art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012) |
Retribuzione oraria (€) | Importo contributo orario (€) |
Effettiva | Convenzionale | Comprensiva quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a 9,40 | 8,33 | 1,78 (0,42) (2) | 1,79 (0,42) (2) |
oltre 9,40
fino a 11,45 | 9,40 | 2,01 (0,47) (2) | 2,02 (0,47) (2) |
oltre 11,45 | 11,45 | 2,45 (0,57) (2) | 2,46 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 6,06 | 1,29 (0,30) (2) | 1,30 (0,30) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore
Ricordiamo, inoltre, che la L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), ha introdotto un
incentivo al
posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) nel corso del 2023.
Tale incentivo, consente ai lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a loro carico e l’importo corrispondente viene attribuito dal datore di lavoro direttamente nella busta paga.
La Legge n. 213/2023, art. 1 comma 140, ha modificato l'art. 1, comma 286 ed ha esteso l'incentivo all'anno corrente.
L'importo dei contributi tiene conto di tale incentivo, mediante l’azzeramento della quota a carico dei lavoratori domestici, come indicato nelle seguenti tabelle fornite dall’INPS:
Importi senza contributo addizionale (art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012) |
Retribuzione oraria (€) | Importo contributo orario (€) |
Effettiva | Convenzionale | Comprensiva quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a 9,40 | 8,33 | 1,25 (0,00) (2) | 1,26 (0,00) (2) |
oltre 9,40
fino a 11,45 | 9,40 | 1,41 (0,00) (2) | 1,42 (0,00) (2) |
oltre 11,45 | 11,45 | 1,71 (0,00) (2) | 1,73 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 6,06 | 0,91 (0,00) (2) | 0,91 (0,00) (2) |
Importi comprensivi del contributo addizionale previsto per i rapporti a tempo determinato (art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012) |
Retribuzione oraria (€) | Importo contributo orario (€) |
Effettiva | Convenzionale | Comprensiva quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a 9,40 | 8,33 | 1,36 (0,00) (2) | 1,37 (0,00) (2) |
oltre 9,40
fino a 11,45 | 9,40 | 1,54 (0,00) (2) | 1,55 (0,00) (2) |
oltre 11,45 | 11,45 | 1,87 (0,00) (2) | 1,89 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 6,06 | 0,99 (0,00) (2) | 1,00 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
Obblighi dichiarativi e contrasto all’evasione
Per completezza di trattazione, merita segnalare che la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, art. 1, commi 60-62) ha previsto l’intensificazione delle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, attraverso l’interoperabilità delle
banche dati dell’
Agenzia delle Entrate e dell’
INPS.
Lo scambio dei dati mira alla ricostruzione delle posizioni reddituali dei lavoratori a cui seguirà una comunicazione ai soggetti interessati, per consentire loro di adempiere all’obbligo dichiarativo. Si ricorda, infatti, che i datori di lavoro domestici non sono sostituti d’imposta, quindi, non effettuano le trattenute fiscali in busta e spetta ai lavoratori dichiarare e versare le imposte sul reddito conseguito.
I lavoratori domestici che non dichiarano i propri redditi rischiano le
sanzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia:
-
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte;
-
da 250 a 1000 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte.
Nel caso di trasmissione della dichiarazione entro il termine per l’invio delle dichiarazioni dell’anno successivo, si applica la sanzione
dal 60% al 120% delle
imposte dovute, con un minimo di 200 euro; ovvero una sanzione da 150 a 500 euro qualora non siano dovute imposte.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/01/colf-badanti-contributi-dovuti-2024