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Archivio newsCU 2024: particolarità di compilazione Brasile e Canada
Con il messaggio n. 474 del 2024, l’INPS specifica come sarà svolta la predisposizione della Certificazione Unica 2024 per i residenti in Brasile e Canada titolari di pensioni della Gestione privata parzialmente esentate, in applicazione delle relative convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e tassazione IRPEF anno 2024.
Nelle more della pubblicazione e alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2023, l’INPS con il messaggio n. 474 del 2 febbraio 2024, illustra le peculiarità relative al regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei residenti in Brasile e Canada, con effetto sulla compilazione della Certificazione Unica 2024. Convenzione con il Brasile La convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione fiscale di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2023, sulla base della rilevazione ufficiale dei cambi medi annuali pubblicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), a 4.624,06 euro e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria ai fini IRPEF, in base alla vigente legislazione tributaria italiana. Convenzione con il Canada La convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di 8.221,99 euro, per l’anno d’imposta 2023, in base alla predetta rilevazione, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate. Compilazione CU Per le pensioni parzialmente esentate dei residenti in Brasile e Canada nella Certificazione Unica 2024 sono indicati i seguenti dati: nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali; nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21; nella sezione “ALTRI DATI” - “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 21 nel punto 464. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 02/02/2024, n. 474