• Home
  • News
  • Gestione separata: quali sono le aliquote contributive per il 2024

Gestione separata: quali sono le aliquote contributive per il 2024

L’INPS, con la circolare n. 24 del 2024, comunica le aliquote contributive applicabili per l’anno 2024 per i soggetti iscritti alla Gestione separata, nonché i relativi minimali e massimali. Particolarmente attese le indicazioni in materia di lavoro sportivo nel settore del dilettantismo. Viene, infatti, chiarito che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che la contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000. euro annui.

E’ confermata al 35,03% l’aliquota piena dovuta all’INPS per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori, sindaci e revisori, di cui il 33% al fondo pensione, lo 0,72% per malattia e maternità, l’1,31 per la prestazione di disoccupazione (DIS-COLL). La contribuzione è ridotta al 24% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l’INPS comunica le aliquote contributive applicabili per l’anno 2024 per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ed i relativi minimali e massimali: - il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari per l’anno 2024 a 18.415 euro; - il massimale di reddito imponibile è pari a 119.650 euro. Il minimale rileva in particolar modo per l’accredito o meno dell’intero anno.

Ad esempio, gli iscritti ai quali si applica l’aliquota del 35,03% avranno l’accredito dell’intero anno a fronte di un versamento contributivo di 6.450,77 euro, mentre per gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% l’accredito dell’intero anno avverrà con un contributo annuo di 4.419,6 euro. Per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07 % occorre un versamento minimo di 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici).
I chiarimenti per il lavoro sportivo Particolarmente attesi erano i chiarimenti in materia di lavoro sportivo nel settore del dilettantismo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 a cui la circolare in commento dedica ampio spazio chiarendo che per l’anno 2024 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che la contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 35 del citato decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Quanto alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP, le regole sono quelle dell'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l’avvertenza che sono applicate le disposizioni di cui all’art. 35, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2021. Pertanto, l’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa e secondo la disposizione del comma 8-ter del citato art. 35 e il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’art. 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Tabella riepilogativa Riepilogando, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai committenti per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo per l’anno 2024 sono le seguenti:
CodiceTipo rapportoIVSMaternità Malattia ANFMaternità ex D.M. 12.7.2007DIS-COLLTotale
D1Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - riforma dello sport25%25%
D2Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - aliquota prestazioni non pensionistiche - riforma dello sport0,50%0,22%1,31%2,03%
D3Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - Collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - riforma dello sport24%24%
D4Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. 36/2021 art. 3 - Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.25%25 %
D5Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs 36/2021 art.37 - Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - aliquota prestazioni non pensionistiche - riforma dello sport0,50%0,22%1,31%2,03%
D6Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. 36/2021 art. 37 - collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport24%24%
D7Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita - D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 - riforma sport24%24%
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2024, l’aliquota da applicare è pari al 24%, così come disciplinato dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021. È altresì applicata la previsione contenuta dal comma 8-ter dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021, in base al quale il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/02/gestione-separata-aliquote-contributive-2024

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble