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Imprese in amministrazione straordinaria: le misure urgenti a tutela dell’indotto

Entra in vigore il 3 febbraio 2024, il decreto legge 2 febbraio 2024, n. 9 recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024. Tra le misure: la concessione a titolo gratuito, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della garanzia del Fondo su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente; la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni e una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane in favore dei lavoratori dipendenti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024, il decreto legge 2 febbraio 2024, n. 9 recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il decreto prevede in particolare che alle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, la concessione a titolo gratuito, fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura: a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l’accesso alla garanzia del Fondo, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito richiesto. Inoltre, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie in parola, può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Ai fini dell’accesso al contributo, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all’operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. Il decreto riconosce altresì ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per il 2024, che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eroghi una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il decreto entra in vigore il 3 febbraio 2024.Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto Legge 02/02/2024, n. 9 (Gazzetta Ufficiale 02/02/2024, n. 27)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/03/imprese-amministrazione-straordinaria-misure-urgenti-tutela-indotto

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