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Cassa integrazione e disoccupazione: qual è il massimale 2024 e come si applica

L’INPS, con la circolare n. 25 del 2024 ha stabilito l’ammontare del massimale del trattamento di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2024, per CIGO, CIGS, FIS, ISCRO, NASpI, DIS-COLL e ALAS. In caso di sospensione o riduzione di orario di lavoro con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione globale, che nel suo ammontare non può superare un massimale mensile che viene stabilito di anno in anno dall’INPS. Qual è la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’80%?

In tema di integrazioni salariali, la norma prevede che in caso di sospensione o riduzione di orario di lavoro con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore ha diritto ad una indennità a carico INPS pari all’80% della retribuzione globale. Indennità che nel suo ammontare non può superare un massimale mensile che viene stabilito di anno in anno dall’INPS. Con la consueta circolare riepilogativa di inizio anno (circ. n. 25/2024) l’INPS ha comunicato l’ammontare degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO

), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2024

Diritto all’integrazione salariale: la normativa di riferimento L’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che il trattamento d’integrazione salariale spettante al lavoratore e posto a carico INPS è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Come chiarito dall’INPS, il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, l’integrazione è dovuta ragguagliando a ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato e le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate, in ogni caso, ragguagliando a ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore. Retribuzione di riferimento per il calcolo dell’80% La norma nel definire la base di calcolo, cita espressamente il concetto di retribuzione globale di fatto da prendere a riferimento per l’ammontare dell’integrazione salariale dovuta al lavoratore. Rientrano nella definizione di retribuzione globale di fatto e devono pertanto essere considerati oltre alla retribuzione ordinaria base, anche tutte le voci retributive fisse (superminimi, ad personam, ecc), le indennità per turni e di maneggio denaro, gli scatti di anzianità. Sono, inoltre, da considerare i ratei di tredicesima e, eventualmente, di quattordicesima mensilità maturati durante il periodo di CIGO. Come già precisato dall’INPS (msg. n. 11110/2006) gli elementi da considerare sono quelli sui quali sono dovuti i contributi previdenziale e che: - abbiano carattere di continuità e obbligatorietà; - siano riferiti a orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali. Sempre secondo l’Istituto: - occorre operare una suddivisione fra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione lavorativa, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale (esempio, compensi forfetari per lavori disagevoli, per mansioni particolari, ecc.) e indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (ad esempio indennità di trasferta); - le voci integrabili sono solo quelle che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione, quindi, delle indennità non collegate all’effettiva prestazione di lavoro. Sono da escludersi, inoltre, le prestazioni di lavoro straordinario, pur se ricorrenti a meno che tra le parti non sia stata prevista una forfetizzazione degli stessi con riconoscimento della relativa indennità su base mensile: in tale ipotesi, la somma riconosciuta con continuità e obbligatorietà dovrà essere considerata. Massimale INPS L’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, post modifica attuata dalla legge di Bilancio 2022, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’applicazione di un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Tale valore deve essere aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Con la circ. n. 25/2024 l’INPS ha stabilito l’ammontare del massimale del trattamento di integrazione salariale dal 1° gennaio 2024. A tal proposito si ricorda che: - l’ammontare del massimale è unico ovvero riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), quello di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS; - il massimale mensile troverà pertanto applicazione indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento del lavoratore. Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati del 20% (Art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 148/2015). Valori per l’anno 2024
Importo lordoImporto netto
Trattamento generalizzato1.392,891.311,56
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)1.671,481.573,86
Si ricorda che l’importo netto previsto è dato dal prelievo contributivo posto a carico del lavoratore del 5,84% e che l’importo al netto di tale contributo rappresenta imponibile fiscale su cui saranno dovute le ordinarie aliquote IRPEF per scaglioni di reddito. Modalità di applicazione e calcolo del massimale L’art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 148/2015, stabilisce che l’importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di integrazione autorizzate; di conseguenza per il calcolo della prestazione è necessario determinare il massimale orario e la retribuzione oraria. Per determinare il massimale orario sarò necessario dividere il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese. Le ore effettivamente lavorabili sono esposte nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresso in centesimi. Il conseguente massimale orario sarà quindi pari al massimale individuato diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/03/cassa-integrazione-disoccupazione-qual-massimale-2024-applica

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