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Lavoratori morti per causa di amianto: i “risvegli” delle aule giudiziarie e parlamentari

Il tema dei lavoratori morti per causa di amianto è tornato al centro dell’attenzione: nelle aule giudiziarie e nelle aule parlamentari. Positivo è il fatto che sembrano essersi risvegliati i magistrati di merito, che hanno emesso sentenze di condanna per omicidio colposo in danno di lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate. In Cassazione permangono, invece, due “filoni”. Però, il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, all’art. 24, comma 2, secondo periodo, da leggere con l’ausilio della circolare INAIL n. 58 del 29 dicembre 2023, ha istituito il fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali. Due domande in proposito: quante società partecipate pubbliche esercenti cantieri navali vi sono? Nei cantieri navali delle società partecipate pubbliche non hanno operato e contratto patologie asbesto-correlate anche lavoratori di imprese appaltatrici o sub-appaltatrici private?

In quest’ultimo anno, l’amianto è tornato al centro dell’attenzione: nelle aule parlamentari così come nelle aule giudiziarie. Ci chiediamo: è stato un anno aperto alle ragioni dei lavoratori morti per causa di amianto? Positivo è il fatto che nel 2023 sembrano essersi risvegliati i magistrati di merito. Basti pensare alle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte d’appello di Torino il 2 maggio in sede di rinvio e dalla Corte d’assise di Novara il 7 giugno in primo grado, l’una e l’altra per omicidio colposo in danno di lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate. Ma in Cassazione?Quattro sono le sentenze pronunciate dalla Sezione Quarta, specializzata in materia di processi penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali: - la n. 6561 del 16 febbraio 2023, concernente lavoratori esposti a polveri di amianto nello stabilimento di una s.p.a.: undici ammalati di mesotelioma, due di carcinoma polmonare, uno di asbestosi. Nel ricorrere avverso la sentenza di assoluzione di alcuni imputati per non aver commesso il fatto o per insussistenza del fatto, e di proscioglimento di altri imputati per essere estinto il reato per morte del reo, il P.M. sviluppa molteplici argomenti. Ma in un sintetico brano, la Sez. IV si limita a ribattere testualmente: “Ciò posto, il ricorso, il cui testo è stato supra riportato quasi integralmente, è articolato su ripetute prospettazioni meramente avversative alle argomentazioni dei giudici di merito, unico essendo il punto che può con qualche verosimiglianza dare corpo ad una censura motivazionale; ovvero l'aver applicato erroneamente il giudizio causale: ciò si tradurrebbe nella manifesta illogicità della motivazione. Vizio che però è del tutto assente, risultando piuttosto il ricorso animato da un assunto erroneo, ovvero che la Corte di appello abbia finito per il negare, affrontando l'impegno dell'accertamento della causalità individuale, proprio quella legge esplicativa di carattere generale che ha assunto di adottare”. - la n. 21144 del 18 maggio 2023, inerente vuoi a dipendenti esposti ad amianto nello stabilimento di una s.p.a., vuoi a prossimi congiunti. Anche qui il P.M. ricorre contro l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste in relazione a decessi e lesioni derivate da carcinoma polmonare, adeno-carcinoma polmonare e asbestosi, e per non avere commesso il fatto in relazione a decessi e lesioni derivate da mesotelioma pleurico, placche pleuriche e ispessimenti pleurici. Ed anche qui la Sez. IV dichiara inammissibile il ricorso del P.M., riprendendo le parole impiegate dalla sentenza n. 6561/2023: “Ciò posto, il ricorso, le cui ragioni di doglianza sono state riportate quasi integralmente, è articolato su ripetute prospettazioni meramente avversative alle argomentazioni dei giudici di merito, unico essendo il punto che può con qualche verosimiglianza dare corpo ad una censura motivazionale; ovvero l'aver applicato erroneamente il giudizio causale: ciò si traduce però nella manifesta illogicità della motivazione. Vizio che non poteva essere dedotto ai sensi dell'art. 608, comma 1 bis, c.p.p. e che comunque risulta del tutto assente, essendo piuttosto il ricorso animato da un assunto erroneo, ovvero che la Corte di appello abbia finito per il negare, affrontando l'impegno dell'accertamento della causalità individuale, proprio quella legge esplicativa di carattere generale che il giudice distrettuale ha ritenuto non utilizzabile, quantomeno in relazione al caso in oggetto, attraverso una serie di argomenti logico giuridici puntuali e privi di fratture”. - la n. 31812 del 24 luglio 2023, riguardante un operaio esposto ad amianto presso un cantiere navale, dal 1965 al 1974 alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice, e dal 1974 al 1993 in qualità di socio lavoratore di altra cooperativa. Sia il P.M., sia le parti civili, ricorrono contro l’assoluzione del legale rappresentante della seconda cooperativa nel quadriennio compreso tra il 1989 ed il 1993. Ma la Sez. IV replica, anzitutto, che “i riferimenti delle parti civili alla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di legittimità non sono rilevanti in ragione sia delle diverse finalità dei due sistemi (penale: l'accertamento dei fatti di reato; civile-lavoro: l'attribuzione di un indennizzo, ricorrendone le condizioni), sia delle differenti regole di valutazione da applicarsi nei processi (penale: ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’; civile: ‘più probabile che non’)”; e rimprovera poi alle parti civili di non confrontarsi con il tema della “causalità individuale”, poiché “il solo ricorso alla causalità generale, anche attraverso dati statistici, in ipotesi astratta, non sarebbe sufficiente”, e di essersi limitate a “sviluppare argomenti in termini non già di vera e propria causalità in senso giuridico, ma soltanto di causalità statistico-epidemiologica, peraltro alla stregua di dati statistici che non risultano essere pacifici”. Conclusione: “manca la prova di un nesso di causa tra asbestosi e decesso”. - la n. 44349 del 6 novembre 2023, che annulla con rinvio la condanna per decessi dovuti a mesotelioma: “La Corte d’Appello non ha minimamente affrontato la problematica dell'accertamento della causalità individuale in rapporto alla tesi del c.d. effetto acceleratore, liquidando la questione con l'affermazione che si tratterebbe di una ‘prova diabolica’ e facendo assurgere a valore di legge universale quella che la Corte stessa definisce una legge probabilistica, in quanto risultante da dati statistici a carattere epidemiologico, e come tale necessitante di una corroborazione induttiva basata su una analisi dei dati probatori riguardanti i singoli decessi”. In questa stessa sentenza, però, la Sez. IV conferma la condanna per un caso di decesso attribuito a carcinoma polmonare, in quanto, “pur tenuto conto dell'accertata qualità di fumatore del soggetto, la prolungata esposizione della vittima ad amianto ha avuto un ruolo concausale con il fumo di sigaretta nella genesi del tumore polmonare". Alle vittime, ai loro parenti, non resta allora che rassegnarsi? Non proprio. Perché c’è una seconda Cassazione. Leggiamo la storia narrata dalla n. 382 del 10 gennaio 2023. La Sez. IV annulla con rinvio una condanna per omicidio colposo plurimo in danno di lavoratori esposti ad amianto. In sede di rinvio, la Corte d’appello ribadisce la condanna. Ma una Sezione per forza di cose diversa dalla IV, e, cioè, la III - chiamata a decidere nei casi in cui sia già intervenuta la Sezione IV in precedenti fasi processuali - annulla, sì, la condanna nei confronti di un imputato deceduto, ma dichiara l’irrevocabilità della condanna di un altro imputato, salvo che per la morte di due lavoratori stante l’intervenuta prescrizione del reato. Questo un brano dell’ampia motivazione: “Deve essere qui confermato il principio in forza del quale in tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, in mancanza di una legge scientifica di copertura universale, la legge di copertura statistica in base alla quale taluni eventi possono essere ricondotti, con elevata probabilità, a determinati antecedenti causali, rappresenta un grave indizio a sostegno del nesso eziologico, la cui rilevanza è rapportata alla significatività dei dati e alla persuasività degli studi su cui si fonda e la cui ricorrenza va verificata dal giudice nel caso concreto, mediante l'esclusione, con alta probabilità logica, dell'esistenza di fattori causali alternativi; ebbene, proprio in questi termini si è espressa la sentenza impugnata, valorizzando con adeguato argomento la legge di copertura scientifica individuata, ampiamente motivata, anche in ragione dell'assenza di fattori eziologici alternativi, dei quali l'istruttoria non ha espresso alcun segno, per quanto si ricava dallo stesso ricorso in esame”. Firmato: Sezione III. Sino a quando dovremo assistere al fenomeno di due Cassazioni a proposito dei morti per tumori asbesto-correlati? Si dirà. Però, il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella legge n. 56/2023, all’art. 24, comma 2, secondo periodo, da leggere con l’ausilio della circolare INAIL n. 58 del 29 dicembre 2023, istituisce per l'anno 2023, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. E non basta. Aggiunge il terzo periodo che al Fondo di cui al secondo periodo, “possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo”. Mi chiedo, e chiedo a chi di dovere: è vero, o no, che - secondo quanto viene affermato da più osservatori in questi giorni - di società partecipate pubbliche esercenti cantieri navali ve ne sarebbe una sola? Ma in più mi domando: è vero, o no, che nei cantieri navali delle società partecipate pubbliche hanno operato e contratto patologie asbesto-correlate non solo “i lavoratori di società partecipate pubbliche”, ma anche lavoratori di imprese appaltatrici o sub-appaltatrici private? Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/03/lavoratori-morti-causa-amianto-risvegli-aule-giudiziarie-parlamentari

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