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Archivio newsPartecipazione dei lavoratori nelle imprese: tre proposte di legge per un nuovo modello economico
Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e alla ripartizione degli utili, riduzione del divario retributivo e obbligo di consultazione dei lavoratori su alcune materie. Sono alcuni temi trattati da tre proposte di legge in discussione in Parlamento. L’obiettivo è cambiare profondamente il modello economico per favorire una svolta nell’economia del Paese, grazie a un diverso rapporto fra lavoratori e imprese pubbliche e private. Si prevedono, inoltre, agevolazioni fiscali per i dipendenti e le imprese stesse che promuovono modalità partecipative. Quali sono gli altri temi in discussione?
Sono in discussione in Parlamento tre proposte di legge trainate anche da una iniziativa della CISL che ha portato alla raccolta di quasi 400.000 firme per una iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori e lavoratrici alla vita delle aziende. Le proposte si articolano suddivise per lo più in 8 titoli ed hanno l’ambizione di cambiare profondamente il modello economico per uno sviluppo socialmente sostenibile, per favorire una svolta nell’economia del Paese, grazie a un diverso rapporto fra lavoratori e imprese pubbliche e private. Senza imporre nulla per legge, ma valorizzando gli accordi contrattuali, spaziando dalla semplice informazione ai dipendenti alla codecisione sull’organizzazione del lavoro, dalla partecipazione agli utili a quella al capitale dell’azienda, fino all’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei Consigli d’amministrazione o di Sorveglianza delle società. Capace - grazie anche a investimenti e incentivi fiscali per dipendenti e aziende - di far avanzare insieme sviluppo economico e progresso sociale. Le proposte di legge prevedono come riferimento normativo l’art. 46 della Costituzione, la Carta sociale europea e tutto il quadro di regolazione comunitaria sul lavoro, sempre però avendo come base i contratti collettivi nazionali e aziendali. Le proposte di legge valorizzano alcune attività in aziende nelle quali negli ultimi anni si sono consolidate esperienze le più diverse di partecipazione contrattata tra sindacati e imprenditori. Si tratta di estendere e generalizzare queste esperienze, di farle diventare la normalità delle relazioni sindacali, di spingere verso una partecipazione lavoratori-imprese sempre più efficace e caratterizzante, tale da rendere concreta una maggiore democrazia economica nel nostro Paese. La scelta di affidare lo sviluppo economico prevalentemente all'azione delle libere imprese private, confermata nel nostro Paese e in tutta l'Europa occidentale contiene in sé, come conseguenza esplicita, la necessità di costruire un insieme di regole finalizzate a garantire che le imprese stesse contribuiscano a realizzare, attraverso la creazione del lavoro, assieme a quello materiale, anche lo sviluppo spirituale della società. Questo assunto è ben declinato dalla nostra Costituzione attraverso gli articoli 1, 4, 35, 36, 37, 41 e 46. In quest'ottica il ruolo della Repubblica, intesa come cittadinanza nel suo complesso e non solo come Stato, deve essere valorizzato affinché la complessità degli interessi che gravitano intorno alle attività economiche trovi risposte adeguate in una logica di sostenibilità. Cosa prevedono le proposte di legge I disegni di legge in discussione e presentati dai partiti sono tre testi (AC. 300 Cirielli, AC. 1184 Molinari e AC. 1299 Faraone) ai quali si affianca la proposta di iniziativa popolare n. 1573 intendono dare attuazione all'art. 46 della Costituzione che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende e la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa e sono all'esame dal 9 gennaio, nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. La visione ideale e al contempo pragmatica del lavoro di queste proposte nasce riferendosi appunto all'art. 46: l'elevazione del lavoratore a collaboratore dell'impresa, con l'intento di dare progressività alla norma fino a una sua piena evoluzione nella partecipazione, responsabilizza i lavoratori nel buon andamento dell'azienda e allo stesso tempo realizza una dimensione del capitalismo in cui il portatore di risorse finanziarie non può prevaricare l'interesse delle persone e della società. È l'idea questa di una democrazia che non si fermi a una costruzione fondata sul conflitto tra soggetti portatori della mera rappresentanza di interessi di classi o gruppi sociali, ma piuttosto sia destinata a progredire in una dimensione realmente partecipativa e cooperativa, lontana dalle velleitarie utopie della democrazia diretta ma di essa realisticamente interprete. Dare attuazione all'art. 46 della Costituzione significa riconoscere il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, e nelle proposte di legge si esplicitano le finalità della legge e le definizioni di partecipazione gestionale, economica-finanziaria, organizzativa e consultiva. Si elencano come queste diverse forme possano realizzarsi concretamente a cominciare dall’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza nelle imprese che adottano il sistema dualistico di governance e la partecipazione al consiglio di amministrazione delle società sulla base delle modalità stabilite nei contratti. Per entrambi i casi, non ci sono obblighi per le imprese private di aderire a questo modello, mentre , se pur con diverse argomentazioni nei testi, si prevede che le società a partecipazione pubblica devono integrare il Cda con almeno un amministratore designato dai lavoratori dipendenti. Si regola la materia della distribuzione degli utili aziendali ai dipendenti, prevedendo un’imposta sostitutiva su questi redditi entro il limite di euro annui lordi. Un’altra innovazione è relativamente allo strumento partecipativo dei “piani di azionariato”, con l’attribuzione, su base volontaria, ai lavoratori dipendenti, di strumenti finanziari per il possesso di quote di capitale delle imprese. Introducendo poi nell’ordinamento giuridico italiano, un istituto molto diffuso nel diritto anglosassone, il cosiddetto voting trust, che viene denominato “Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria”. In sostanza un trust, un fondo fiduciario, a cui i lavoratori possono affidare le loro quote azionarie per farle “pesare” nelle votazioni delle assemblee societarie. poi, regolano la partecipazione organizzativa e quella consultiva, i premi per l’innovazione e l’efficienza, gli obblighi formativi dei dipendenti coinvolti nelle diverse forme di co-decisione. Ancora si prevedono le agevolazioni fiscali per i dipendenti e le imprese stesse che promuovono modalità partecipative. Per i lavoratori diventerebbero deducibili le spese per un piano di partecipazione finanziaria l’anno e i premi per l’innovazione. Analoghe deduzioni sarebbero possibili per le aziende che promuovono i piani di partecipazione finanziaria con gli stessi limiti per ogni lavoratore e dell’intero valore delle azioni in caso di assegnazione gratuita ai dipendenti. Copertura finanziaria Le pdl in esame recano talune disposizioni finanziarie. In particolare: le pdl C. 300 (art. 1, c. 3) e C. 1184 (art. 3, c. 2) pongono gli oneri derivanti dalla loro attuazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), la cui dotazione è incrementata dalla pdl C. 300 di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo e dalla pdl C. 1184 di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Si valuta l'opportunità di specificare la copertura finanziaria delle risorse volte ad incrementare il suddetto Fondo. La pdl C. 1299 (art. 8) dispone che alle minori entrate derivanti dall'attuazione della medesima legge, pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, della L. 307/2004). È importante ricordare come proprio dalla formulazione dell'art. 1 della nostra Costituzione derivi l'affermazione del lavoro come elemento di congiunzione tra una visione materialista dello Stato, inteso come insieme di territori, beni e cittadini, e una più umanista, che individua la priorità del ruolo dello Stato nella valorizzazione della persona in quanto essere umano, non solo per la sua capacità di produrre, consumare e contribuire al funzionamento pubblico, ma, soprattutto, per la sua capacità di mettersi al servizio della società in cui vive in un contesto di reciprocità dei diritti che ne tutela la dignità, la libertà e la sicurezza individuale e, al contempo, antepone a qualunque altro interesse quello della comunità sociale a cui la persona appartiene. Elementi comuni delle tre proposte di legge E’ evidente che le tre proposte di legge compresa quella della CISL, pur partendo da un obiettivo comune si articolano diversamente anche se contengono elementi sinergici e complementari tra loro: la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e alla ripartizione degli utili, la riduzione del divario retributivo e l’obbligo di consultazione dei lavoratori su alcune materie, significativamente attraverso la contrattazione collettiva o decentrata ovvero gli accordi aziendali, prevedendo tra gli altri che gli utili delle medie e grandi imprese, attraverso la contrattazione collettiva o decentrata ovvero gli accordi aziendali, possono essere distribuiti ai dipendenti con l’adozione di un piano annuale o pluriennale per la ripartizione degli utili, ed importante poi la previsione di una disciplina fiscale speciale per le imprese e per i lavoratori che adottano il piano. Serve senza dubbio una stretta alleanza e cooperazione tra il capitale e il lavoro, in una prospettiva di progresso volto al superamento delle contrapposizioni tra imprese e lavoratori, delineando una continua cooperazione di questi ultimi nelle scelte decisionali e nella realizzazione dei processi produttivi dell’impresa, in nome dell’interesse comune alla sua crescita. Copyright © - Riproduzione riservata