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Archivio newsArtigiani e commercianti: aggiornata la contribuzione 2024
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 33 del 2024 con cui fornisce i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2024, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Sono così determinate le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.
Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l’INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 da parte di artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Contribuzione dovuta In particolare, per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.415. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue: - Artigiani: 24%; - Commercianti: 24,48%, da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni. Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.415 annui. Il contributo dovuto sul reddito minimale è dunque pari a 4.427,04 per gli artigiani e 4.415,43 per I commercianti. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680. Termini e modalità di versamento Anche per l’anno 2024 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono: - 16 maggio 2024, - 20 agosto 2024, - 18 novembre 2024, - 17 febbraio 2025. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 07/02/2024, n. 33