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Archivio newsDSA: al via la disciplina per un mercato unico dei servizi digitali
Dal 17 febbraio 2024 dovrà essere attuato il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. La necessità del regolamento è sorta per stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il regolamento stabilisce quindi le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno.
Sarà attuato dal 17 febbraio 2024 il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli destinatari dei vari servizi, per le imprese e per la società nel suo insieme. Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione e il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. La necessità del regolamento è sorta per stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il regolamento stabilisce quindi le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla. Il presente regolamento stabilisce in particolare: a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari; b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari; c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti. In sostanza il regolamento prevede diverse implicazioni per il settore digitale e sono:- responsabilità degli intermediari: gli intermediari online, come i social network, i motori di ricerca e i marketplace, saranno soggetti a nuove regole per la rimozione dei contenuti illegali e nocivi; - diritti dei consumatori: che risultano rafforzati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni sui prodotti e la protezione dei dati personali; - concorrenza: il regolamento mira a promuovere la concorrenza del mercato digitale, in particolare attraverso la promozione dell’interoperabilità tra i servizi digitali e la prevenzione dell’abuso di posizione dominante. Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che i prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. Tuttavia, nello spirito di collaborazione, appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari devono informare senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine. Ai fornitori di piattaforme online inoltre il DSA prescrive di: 1) tenere in considerazione e con priorità le segnalazioni dei segnalatori attendibili accreditati a riguardo di contenuti illegali; 2) di progettare e organizzare le piattaforme e le interfacce on line evitando di ricorrere ai dark pattern ossia modelli di progettazione ingannevoli che mirano a influenzare il comportamento e possono ostacolare la capacità di proteggere efficacemente i dati personali; 3) di promettere e mantenere trasparenza per la pubblicità che viene sparata in rete e trasparenza di dei sistemi di raccomandazione, con cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Copyright © - Riproduzione riservata