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Archivio newsModello 770 e CU: quali sono e da quando si applicano le semplificazioni per aziende e professionisti
Il decreto Adempimenti interviene nella semplificazione degli adempimenti dichiarativi di imprese e professionisti. In primo luogo, viene prevista la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, ovvero il modello 770, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2025. Viene, inoltre, prevista l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Come si applicheranno le novità?
In data 8 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024). Con l’entrata in vigore del sopracitato decreto, in data 13 gennaio 2024, il Governo si pone l’ambizioso obiettivo di semplificare, ridurre, snellire e, talvolta, eliminare i diversi adempimenti presenti all’interno del nostro ordinamento. In particolare, andremo ad esaminare gli articoli 3 e 16 del decreto in esame che prevedono: l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, il primo (art. 3), e la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, ovvero il modello 770, il secondo (art. 16). Il modello 770 Una delle più rilevanti modifiche nel coacervo degli adempimenti, che gravano sulle spalle di professionisti e imprese, riguarda la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, ovvero il modello 770. La predisposizione del modello 770 rappresenta uno degli adempimenti più complessi per le aziende, pertanto, ogni intervento utile a razionalizzare il sistema non può che essere gradito. Ricordiamo che il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La scadenza prevista per la sua trasmissione è il 31 ottobre di ogni anno. Le novità del decreto Adempimenti per il 770 Il comma 1 dell’art. 16 prevede che: “Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (enti e le società, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i condomini) obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7”. Nella sostanza, ad avviso di chi scrive, pare che le aziende debbano predisporre mensilmente il dettaglio delle ritenute operate e dei versamenti. Sarà interessante capire come rettificare dati errati o integrare dati mancanti. Dalla lettura del decreto, in particolare al comma 3, si evince una fase sperimentale per le microaziende. Il legislatore delegato, infatti, ha previsto: “In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata”. Si sottolinea che, per le aziende beneficiarie, non è vincolante predisporre il “nuovo modello 770”, le quali potranno proseguire con la predisposizione del modello tradizionale qualora lo ritenessero più opportuno. La conditio sine qua non per avvalersi della semplificazione, prevista dal comma 4 dell’articolo in esame, è quella di effettuare la trasmissione del modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzie delle Entrate. Ricordiamo che mediante l’invio del modello F24, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle Entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia. Si riporta il <rich-sito url="%20https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/elenco-banche-convenzionate-f24/elenco-banche-f24-xcodice">link</rich-sito> da cui è possibile visionare l’elenco delle banche che hanno aderito al sistema di pagamento dell’F24 via internet: Aggiungiamo, inoltre, che, ai sensi del comma 5, la trasmissione potrà essere effettuata sia dal sostituto d’imposta, sia tramite gli incaricati cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998. Come previsto dal comma 6 dell’art. 16 del decreto Adempimenti: “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025”. Si resta, infine, in attesa, come previsto dal comma 7, del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuerà modalità e termini per la trasmissione dei dati. Certificazione Unica L’art. 3 del decreto Adempimenti prevede uno snellimento a favore dei sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio. Nell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, dopo il comma 6-sexies, è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies”. L’art. 3 del decreto apporta sostanzialmente una modifica all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, il quale prevede l’obbligo, per i sostituti di imposta, di rilasciare la certificazione unica per i compensi che corrispondono. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, nel testo dell’art. 4 viene aggiunto il comma 6-septies prevedendo l’esonero dal rilascio della CU quando le somme sono erogate a contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014 o il regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile di cui al DL n. 98/2011. Si sottolinea che l’esonero decorre dall’anno d’imposta 2024, pertanto, questi troverà applicazione con riferimento alle certificazioni da inviare nel 2025 e, dunque, con riferimento ai compensi erogati nel 2024. Da quest’anno, i lavoratori autonomi appartenenti a tale regime, per definire il proprio reddito non potranno più avvalersi delle Certificazione Uniche, ma dovranno utilizzare le proprie fatture. Copyright © - Riproduzione riservata