La legge di Bilancio 2024 e il decreto legislativo per la riforma dell’IRPEF hanno introdotto nuove misure per ridurre il prelievo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare, si tratta delle rimodulazioni delle aliquote IRPEF e dell’aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui. Conferma invece per il 2024, ma senza novità, per il trattamento integrativo o bonus “Renzi” e le detrazioni per figli a carico. Come si applicano le nuove misure? E’ uno dei temi del 13° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 27 febbraio 2024.
La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) in primis e il decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF (D.Lgs. n. 216/2023) impattano, tra conferme e novità, sugli aspetti fiscali relativi al rapporto di lavoro.
Con la finalità di porre al centro la riduzione del cuneo fiscale, per il solo anno 2024, vengono introdotte e confermate misure di natura fiscale, al fine di ridurre il prelievo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Proviamo qui di seguito a fare il punto della situazione dei benefici tra rimodulazione aliquote IRPEF, detrazioni da lavoro dipendente, trattamento integrativo, con il punto della situazione sulle detrazioni per figli e altri familiari a carico.
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Rimodulazioni delle aliquote IRPEF per il 2024
Il D.Lgs. 216/2023 all’art. 1 modifica per l’anno 2024 le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito, andando a prevedere la seguente rimodulazione
Scaglione di reddito complessivo | Aliquota |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
Sparisce e viene inglobato nel primo scaglione con aliquota al 23% il secondo scaglione di reddito che fino al 31 dicembre 2023 andava da oltre 15.000 euro a 28.000 mila euro e che scontava una aliquota del 25%; restano invariati gli ulteriori scaglioni fino a 50.000 euro e oltre 50.000 euro.
Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui
Il D.Lgs. n. 216/2023 interviene anche su una rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 comma 1 l del TUIR), anche alla luce dell’accorpamento delle aliquote fiscali di cui sopra.
In particolare, viene previsto che
per il solo anno 2024, la detrazione prevista per il reddito complessivo
fino a 15.000 euro annui viene innalzata dall’ordinario valore di euro 1.880 a
1.955 euro; con tale innalzamento viene quindi creata una “no tax area” fino a 8.500 euro su base annua, ovvero un’area di esenzione fiscale.
Resta confermato:
- che fino a 15.000 euro annui, l’ammontare della detrazione non potrà essere inferiore a 690 euro annui se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, innalzato 1.380 euro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato;
- per i redditi complessivi superiori a 15.000 euro e fino a 50.000 l’impianto originario ovvero:
Reddito complessivo | Calcolo detrazione lavoro dipendente |
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)
13.000 |
28.001 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC)
22.000 |
- che la detrazione viene aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000, senza alcun riproporzionamento.
Detrazioni per figli a carico
Nessuna novità per le detrazioni per figli a carico ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) TUIR.
In particolare, viene confermato che:
- la detrazione trova applicazione per figli di età pari o superiore a ventuno anni con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni con la seguente modalità di calcolo:
- in presenza di più figli che concorrono alla detrazione, l’importo di euro 95.000 è incrementato di e 15.000 per ciascun figlio oltre il primo.
Detrazioni per coniuge a carico e per altri familiari a carico
Anche qui nessuna novità: qualora il
coniuge consegua un
reddito complessivo
non superiore a 2.840,51 euro il lavoratore avrà diritto all’applicazione di una detrazione di imposta secondo la seguente articolazione.
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
< 15.000 | 800 – (110 x_RC)
15.000 |
15.001 < RC < 29.000 | 690 |
29.001 < RC < 29.200 | 690 + 10 |
29.201 < RC < 34.700 | 690 + 20 |
34.701 < RC < 35.000 | 690 + 30 |
35.001 < RC < 35.100 | 690 + 20 |
35.101 < RC < 35.200 | 690 + 10 |
35.201 < RC < 40.000 | 690 |
40.000 < RC < 80.000 | 690 x (80.000 – RC)
40.000 |
Per quanto riguarda
altri familiari a carico, viene confermato il diritto alla detrazione con la seguente formulazione.
RC < 80.000 | 750 x (80.000 – RC)
80.000 |
Trattamento integrativo o bonus “Renzi”
Il D.Lgs. n. 216/2023, per il solo anno 2024, interviene anche sulla spettanza e calcolo del trattamento integrativo.
Il trattamento integrativo di
100 euro mensili o bonus 100 euro:
- viene confermato anche per il 2024, e nessuna novità si registra per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, che rimane immutata;
- per i
redditi complessivi fino a 15.000 euro annui, l’importo di
1.200 euro spetta a condizione che il reddito 2024 del percettore sia “capiente” ovvero che l'imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato risulti essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Nessuna novità per quanto riguarda invece la platea dei beneficiari con redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro: il trattamento integrativo spetta ma a condizione che la somma delle detrazioni già previste per legge e da considerare sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi di tale ipotesi il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Riduzione imposta sostitutiva IRPEF premi di risultato
Riconfermata anche per il 2024 la
riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato rispetto all’ordinario 10%.
Nessuna novità per quanto riguarda le modalità di applicazione, la platea di beneficiari, la fonte istitutiva e la necessità di incremento degli indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione incrementali rispetto ad un periodo definito congruo nell’accordo collettivo.
Confermata anche la
detassazione al 100% in caso di premio di risultato sotto forma di beni e servizi di
welfare aziendale.
La l. n. 208/2015 ha previsto infatti la possibilità di godere della completa detassazione e decontribuzione (in alternativa all’imposta sostitutiva) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga, in luogo della retribuzione, che il premio di risultato sia erogato sotto forma di credito spendibile somme e valori di cui all’art. 51 comma 2 e 3 ultimo periodo.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/10/retribuzioni-lavoratori-dipendenti-applicano-novita-fiscali