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Archivio newsStatuto del contribuente: novità sotto la lente dei Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 2 del 2024, esamina le novità introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale in materia di revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. n. 219/2023). Si tratta in particolare dell’obbligo di un contraddittorio informato ed effettivo, il divieto di bis in idem nel procedimento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, gli strumenti documentali attraverso i quali il Fisco supporta il contribuente nella conoscenza delle disposizioni tributarie.
Con la circolare n. 2 dell’11 febbraio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le novità introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale in materia di revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. n. 219/2023). Chiarezza e motivazione degli atti Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, sono nel caso in cui siano autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (vale a dire i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi). Ne deriva che la motivazione reca i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione. Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti Nell’esercizio dell’azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l’interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. L’Amministrazione finanziaria non può divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. Potere di autotutela obbligatoria Vengono identificati gli specifici casi in cui l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento: - errore di persona; - errore di calcolo; - errore sull’individuazione del tributo; - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria. Interpello Il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: - applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo); - corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (interpello qualificatorio); - disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso); - disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo); - sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatory richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio); - sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatory richiesti dalla legge ai fini dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La presentazione dell’interpello è subordinate al pagamento di un contributo, destinato ad essere individuate da apposite decreto ministeriale. Copyright © - Riproduzione riservata