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Pensioni medici: sarà possibile rimanere al lavoro fino a 72 anni

Per effetto dell’emendamento approvato al disegno di legge per la conversione del decreto Milleproroghe si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale potranno richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Viene inoltre specificato che i dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste dal provvedimento non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. L’obiettivo della misura è ovviare alla grave carenza di personale, e assolvere alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale.

Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) è stato approvato un emendamento in materia previdenziale. Più nello specifico si introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Si introduce il comma 164-bis nell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) Cosa prevede la legge di Bilancio 2024 Va ricordato come la legge di Bilancio 2024 all’art. 1 commi 157-165 è intervenuta in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento e termini di decorrenza dei trattamenti anticipati di pensione in alcune gestioni nonché trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e infermieri del SSN e di medici dell’INPS e dell’INAIL. Più nello specifico si modifica, per determinate gestioni previdenziali presso l’INPS (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (commi da 157 a 161). Si modifica poi, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci (commi 162 e 163). Il comma 164 modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende. Si prevede in particolare che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni. In base alla disciplina precedentemente vigente, per i suddetti dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria, il limite massimo di età per il collocamento a riposo era stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, nel rispetto di un limite massimo anagrafico di settanta anni. Per i suddetti infermieri, nella disciplina fino ad allora vigente trovavano applicazione i limiti massimi per il collocamento a riposo validi in generale per i dipendenti pubblici; tali limiti sono costituiti dalla soglia anagrafica di 65 anni, qualora il dipendente abbia acquisito, al compimento di tale età, i requisiti per il trattamento pensionistico, o, nell’ipotesi opposta, dal compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari in via ordinaria a 67 anni), fermo restando l’obbligo di risoluzione antecedente al raggiungimento di tale soglia qualora il dipendente abbia maturato nel frattempo i requisiti per il pensionamento. La legge di Bilancio 2024 modifica poi i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (comma 165). Le novità del decreto Milleproroghe Per effetto dell’emendamento approvato disegno di legge per la conversione del decreto Milleproroghe si prevede che fino al 31 dicembre 2025 i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Ulteriore previsione è poi quella secondo cui si conferisce la medesima possibilità, a determinate condizioni, all’omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio). Si specifica in ogni modo che i dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste del decreto Milleproroghe non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. La riammissione in servizio di personale già in quiescenza è in ogni modo subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico. Il riferimento che viene posto per le deroghe transitorie è rappresentato, oltre che alla grave carenza di personale, anche ad alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/17/pensioni-medici-possibile-rimanere-lavoro-72

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