Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, rinnovato il 16 febbraio, prevede significative novità sia in termini economici che normativi. In particolare, viene previsto un aumento contrattuale previsto in quattro tranche di erogazione, il rafforzamento del sostegno alla genitorialità, nonché un forte impulso agli elementi bilaterali ed al loro uso. Inoltre, grande attenzione è rivolta alle norme a favore delle donne vittime di violenza ed alla regolamentazione del contratto di apprendistato. Rivisitata anche tutta la normativa per il lavoro agile. Quali sono le altre novità?
In data 16 Febbraio 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, il testo che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori riporta alcune novità e molte conferme. Affrontiamo di seguito le novità principali ricordando che la vigenza del contratto va dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.
Aumento contrattuale e una tantum
Viene previsto un aumento contrattuale complessivo dei seguenti valori:
Quadri (ex 1s) | 303,00 euro |
1 | 269,00 euro |
2 | 234,00 euro |
3s | 217,00 euro |
3 | 215,00 euro |
4s | 208,00 euro |
4 | 201,00 euro |
5 | 187,00 euro |
Per questo aumento sono previste
quattro tranche di erogazione.
Facciamo l’esempio del terzo livello per vedere come verranno erogati le somme stabilite:
- 105,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
Per il passato è prevista una “
una tantum”, pari a
400 euro, da corrispondersi in
due tranche:
- 200,00 euro a maggio 2024;
- 200,00 euro a maggio 2025.
L'importo può essere erogato anche attraverso gli
strumenti del welfare. Le somme sono, inoltre, da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.
Sostegno alla genitorialità
Altro elemento economico inserito è quello previsto per il sostegno alla genitorialità (art. 113). A far data dal 1° gennaio 2025 l'
indennità di maternità corrisposta dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il
90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
Bilateralità
Il CCNL da, inoltre, un forte impulso agli elementi bilaterali ed al loro uso. Viene disposto un incremento di
5 euro del contributo
CADIPROF e
2 euro del
contributo EBIPRO al fine di potenziare ed estendere le prestazioni, anche a vantaggio dei familiari dei lavoratori. Il contributo mensile passa così dalle attuali 15 euro a 20 euro per CADIPROF e dai 7 euro a 9 euro per EBIPRO (2 rimangono come per il passato a carico del dipendente). Per la mancata adesione il datore di lavoro dovrà inserire nel libro unico del lavoro 43 euro di elemento distinto della retribuzione (
EDR) anziché 32 euro come è attualmente.
Ricordiamo che l’EDR è erogato per 14 mensilità e non si riproporziona per i part-time. Sempre legato agli strumenti della bilateralità è concesso un
permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno e da fruire nello stesso per effettuare le
attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell'avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.
Donne vittime di violenza, permessi e formazione
Altra forte attenzione sociale è quella presta alle norme sulle donne vittime di violenza che vedono migliorata la gestione del rapporto di lavoro e la consistenza dei permessi stessi. Viene inoltre rivisitata tutta la normativa dei permessi per il
diritto allo studio.
Il nuovo contratto, inoltre, riconosce all’art. 23 la formazione quale diritto soggettivo dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’inquadramento si regolamenta la figura del collaboratore di studio odontoiatrico (CSO).
Contratto di apprendistato e tempo determinato
All’interno della parte che regola i contratti ed in particolare della regolamentazione del contratto di apprendistato viene regolamentata con l’art. 32 “Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche” la possibilità di svolgere il
periodo di praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Altra grande novità è la creazione di due
nuove causali (condizioni) per realizzare contratti a tempo determinato. Queste permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi (art.53). Le due causali sono:
-
incremento temporaneo. Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
-
nuova attività. Si intende l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.
Due causali che hanno un’importanza organizzativa significativa in questo momento di attività “liquida”.
Lavoro agile
Viene rivisitata negli articoli da 75 a 89 tutta la normativa per il lavoro agile adeguandola agli accordi interconfederali sul lavoro agile. Con questa rivisitazione si vuole rendere più agevole l’utilizzo dell’istituto all’interno degli studi.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/22/ccnl-studi-professionali-aumenti-contrattuali-bilateralita-apprendistato-smart-working-novita