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Archivio newsFringe benefit: l’analisi dei Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento in merito alle soglia di non imponibilità dei fringe benefit ai dipendenti. Il documento prende in considerazione la natura giuridica dei fringe benefit, la loro regolamentazione contrattuale e il trattamento fiscale e contributivo, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Nell’approfondimento del 22 febbaio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta la disciplina dei fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di migliorare il benessere del lavoratore incrementando, il suo livello di soddisfazione. Comunemente il riconoscimento dei fringe benefit è disciplinato in sede di contrattazione individuale tra le parti. Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale (e di riflesso contributivo) la norma di riferimento è l'art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che ricomprende nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e I valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (l'art. 9 dello stesso D.P.R. stabilisce che la valutazione deve tenere conto del valore normale di mercato dei beni e servizi forniti). Novità 2024 Con la legge di Bilancio 2024 il legislatore ha previsto che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati). Condizioni legittimanti In caso di figlio di età superiore a 21 anni, per il quale i genitori si sono accordati affinché sia il titolare del reddito più elevato a percepire le detrazioni d’imposta al 100%, anche l’altro genitore può beneficiare dell’agevolazione purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi. La formalizzazione dell’erogazione stabilita dal datore di lavoro può avvenire, sia all’interno della lettera di assunzione, qualora venga riconosciuto all’inizio del rapporto, sia con un accord separato, anche nel caso in cui il riconoscimento dovesse intervenire in corso di rapporto. I datori di lavoro devono provvedere a informare, qualora presenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie. I lavoratori rientranti nella maggior fascia di esenzione, al fine di potere beneficiare dell’agevolazione, devono presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione (vedi bozza della dichiarazione in allegato) nella quale attestare di avere uno o più figli fiscalmente a carico, indicando anche i rispettivi codici fiscali. Gli stessi, in seguito, dovranno premurarsi di comunicare eventuali variazioni delle condizioni che dovessero verificarsi durante l’anno. Regime di esenzione Se la sommatoria dei valori dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore non supera, nel periodo di imposta 2024, le soglie di appartenenza, a seconda delle caratteristiche del beneficiario, tale valore è esente a livello fiscale e anche contributivo. Il superamento delle soglie, per l’anno 2024 di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro, porta alla totale imponibilità dei valori delle somme riconosciute; stessa conclusione anche nel caso in cui dovessero venire meno i presupposti per l’ampliamento della soglia a 2.000,00 euro nel caso di figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Qualora dovessero verificarsi tali ipotesi il datore di lavoro è tenuto a operare le operazioni di conguaglio entro il termine del periodo di imposta. Copyright © - Riproduzione riservata
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 22/02/2024
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/23/fringe-benefit-analisi-consulenti-lavoro