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Archivio newsCCNL Sanità: le novità del rinnovo per la ricerca sanitaria
Per il personale del ruolo ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca sanitaria, l’Aran con Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, Fials, Nursind, Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs e Cse ha siglato in data 21 febbraio 2024 l'intesa che definisce la sezione-parte specifica del CCNL Sanità 2 novembre 2022 - Triennio 2019-2021. Prevista l'attribuzione di differenziali economici di professionalità. Definiti gli incarichi conferibili e le relative regole di attribuzione. Cambiano le voci che compongono la retribuzione e ridefiniti gli importi mensili degli stipendi per profilo/posizione. Regole di dettaglio disciplinano l'orario di lavoro, il diritto allo studio, il lavoro a termine e gli istituti a cui non si applica il CCNL 2 novembre 2022. Dall’entrata in vigore dell’accordo è disapplicato l’accordo 11 luglio 2019.
L’Aran con Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, Fials, Nursind, Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs e CseIl ha definito in data 21 febbraio 2024 la Sezione del personale del ruolo ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca sanitaria. Ambito di applicazione La definizione riguarda la parte specifica del CCNL Sanità 2 novembre 2022 - Triennio 2019-2021. Classificazione del personale A valere dal 1° gennaio 2024, sono confermati i profili di ricercatore sanitario e collaboratore professionale di ricerca sanitaria di categoria D, entrambi con 3 posizioni retributive, per i quali l’accordo 21 febbraio 2024 fornisce le declaratorie. La trasposizione del personale già in servizio al 1° gennaio 2024 determina un riconferimento degli incarichi, delle fasce retributive, delle indennità. Progressione economica Ai collaboratori di ricerca sanitaria sono attribuibili differenziali economici di professionalità, che costituiscono incrementi stabili dello stipendio tabellare. L'accordo 21 febbraio 2024 fornisce le modalità di attribuzione. Il personale a termine, in caso di passaggio a tempo indeterminato, mantiene i differenziali economici già acquisiti e potrà conseguire ulteriori differenziali economici sino al limite sopraddetto. Incarichi L'intesa definisce gli incarichi conferibili, sulla base della complessità e delle responsabilità e degli anni di esperienza. Al termine di ogni anno o alla scadenza dell’incarico, a seguito di valutazione positiva, l’incarico può essere rinnovato alle stesse condizioni, modificato con affidamento di ulteriori obiettivi ed attribuzione di valore economico complessivo superiore, può essere conferito un diverso incarico della stessa tipologia o di tipologia superiore o può essere conferito un diverso incarico di una tipologia inferiore (in tal caso è garantita un’indennità di funzione almeno pari alla parte fissa del precedente incarico). L’attribuzione di un incarico comporta la corresponsione di una indennità di funzione, per 13 mensilità. Minimi tabellari Dal 1° gennaio 2024 la retribuzione è composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare; differenziale economico di professionalità (collaboratori professionali di ricerca sanitaria); indennità di funzione; premi correlati alla performance organizzativa e individuale; compensi per le prestazioni di lavoro straordinario (collaboratori professionali di ricerca sanitaria); indennità di rischio radiologico; indennità di pronta disponibilità. Stipendi per profilo Dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione (1° gennaio 2024), sono ridefiniti gli importi mensili degli stipendi per profilo/posizione. Elemento perequativo A decorrere dal 1° marzo 2024 (1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore del CCNL 21 febbraio 2024, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare. Orario di lavoro Per i ricercatori sanitari viene specificato che le ore in eccesso rispetto all’orario normale di 36 ore settimanali sono fruite come riposi compensativi (o assenze compensative giornaliere) nel limite di 158 ore annuali entro 4 mesi dell’anno successivo a quello di maturazione. Diritto allo studio Con riferimento ai permessi per diritto allo studio, il limite massimo del 3% del personale in servizio è calcolato considerando anche i rapporti a termine. Con riferimento alla formazione, il personale può fruire del congedo senza l’anzianità di servizio di 5 anni normalmente prevista ed in eccedenza rispetto alla prevista percentuale del 10% del personale in servizio. Lavoro a termine Il periodo di prova è pari a 2 mesi, durante i quali ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Esclusioni E’ escluso l’accesso all’area di Elevata qualificazione e la conseguente applicazione dei relativi articoli. L'accordo indica inoltre gli istituti per i quali è esclusa l’applicazione del CCNL 2 novembre 2022. Decorrenze Dall’entrata in vigore dell’accordo 21 febbraio 2024 (22 febbraio 2024) è disapplicato l’accordo 11 luglio 2019.
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