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Archivio newsModello 770/2024: quali sono le novità per i sostituti d’imposta
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello definitivo del 770/2024 con le relative istruzioni per la compilazione. La scadenza dell’adempimento è fissata al 31 ottobre 2024, mentre le novità riguardano la sospensione dei versamenti per eventi alluvionali e il credito da trattamento integrativo per il comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali. Come si compila il modello 770? Chi deve presentarlo? Con quali modalità?
Con il provvedimento 26 febbraio 2024 è stato reso disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il modello definitivo del 770/2024 e le relative istruzioni; la stessa Agenzia aveva il 22 dicembre 2023, pubblicato in bozza i modelli dichiarativi per il prossimo anno che ora vengono ufficializzati. La scadenza per l’invio del modello 770/2024 rimane confermata al 31 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica. La dichiarazione dei sostituti d’imposta può essere presentata: a) direttamente dal sostituto d’imposta; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); d) tramite società appartenenti al gruppo. Non molte le novità di rilievo nel nuovo modello 770/2024: si tratta della sezione relativa all’affrancamento delle quote da OICR, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX. Il modello dei sostituti d’imposta Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere presentata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato che nel 2023 hanno corrisposto: - somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale; - compensi per avviamento commerciale; - contributi ed enti pubblici e privati; - riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; - utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali; - titoli atipici; - redditi diversi; - in generale somme o valori a cui si applicano ritenute alla fonte in base a diverse disposizioni normative. Le istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate contengono tutte le indicazioni necessarie per la compilazione dei singoli quadri che sono: - il frontespizio, con informativa sulla privacy e con i riquadri che riportano il tipo di dichiarazione, i dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità; - Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti; - Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale; - Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti; - Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2023; - Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti; - Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto; - Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; - Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati; - Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici; - Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; - Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione; - Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore; - Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate; - Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti; - Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997. - Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale. Le novità per il 2024 Come già affermato non sono molte le novità nel confermato modello 770/2024, in particolare, di rilievo per la diffusione su molti sostituti d’imposta è la novità relativa ai Quadri ST e SV relativi alle ritenute operate ed ai relativi versamenti di imposte nazionali e territoriali. Nella compilazione del punto 10 dei quadri vengono evidenziate le particolarità legate al versamento con utilizzo di codici che riprendono le diverse casistiche. Per indicare le sospensioni legate ai diversi eventi alluvionali sono stati introdotti i codici 1 e 2 con il seguente significato di dettaglio:“1” - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto legge 1 giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 3 D.L. 29 settembre 2023 n. 132); “2” - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell'allegato A del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145). Per quanto riguarda il Quadro SX la novità riguarda invece il credito relativo all’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario. La previsione normativa dell’articolo 39- Bis del D.L. n. 48/2023 prevedeva infatti al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. La misura era destinata ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e non partecipava alla formazione del reddito. Tale importo dovrà essere attestato nella rinnovata Certificazione Unica 2024 nel campo 479. Si ricorda che l’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000. Tale trattamento, come previsto al comma 4 del richiamato art. 39-bis, viene compensato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della dichiarazione, nel rigo SX1 colonna 6 deve quindi essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 che avrà corrispondenza con quanto indicato in Certificazione Unica. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/27/modello-770-2024-novita-sostituti-imposta