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Pensione anticipata flessibile: termini di richiesta e decorrenza

Con la circolare n. 39 del 2024, l’INPS interviene riguardo I requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024 per chiarire I criteri di cumulo dei periodi assicurativi e utili al calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento. L’Istituto chiarisce anche I criteri di spettanza dell’incentivo al posticipo del pensionamento e dell’Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 in materia di diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia Requisiti per la pensione anticipata flessibile I lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile”. In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019). Decorrenza della pensione Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico vige un disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini: - sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi; - nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni; Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cosiddetta finestra. Incentivo al posticipo del pensionamento I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al: - 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; - 1 settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO; - 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; - 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà E’ possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva. Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 27/02/2024, n. 39

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/28/pensione-anticipate-flessibile-termini-richiesta-decorrenza

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