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Archivio newsDURC e benefici contributivi: le novità dal PNRR nell’analisi dei Consulenti del lavoro
Tra le novità del Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), in vigore dal 2 marzo, ci sono anche le modifiche per il rilascio del DURC al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi. La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva esamina nel dettaglio le novità in materia introdotte dal decreto PNRR.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 5 marzo 2024 in cui esamina le novità introdotte dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) in materia di DURC e requisiti per la fruizione di sgravi e benefici contributivi. Durc e fruizione dei benefici I n materia di regolarità delle imprese per la fruizione di benefici normativi e contributivi, sono introdotti i nuovi requisiti per la richiesta di benefici e la modalità di recupero degli stessi in caso di regolarizzazione. In particolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al momento, sottolinea la Fondazione Studi, le uniche violazioni rilevanti sono quelle previste dall’Allegato A al DM 30 gennaio 2015. Inoltre, occorre tener presente che mentre l’assenza di DURC incide sulla intera compagine aziendale, le violazioni di legge e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla imposizione contributiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono. Regolarizzazione in ottemperanza Per le imprese non in regola, i benefici sono riconosciuti nel caso di regolarizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo in ordine alla violazione accertata.. Nel caso invece in cui la violazione non sia sanabile, i benefici già erogati all’impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata all’azienda. Ne deriva che l’organo di vigilanza, prima di procedure al recupero delle agevolazioni è chiamato ad una preliminare verifica per capire se l’importo risulti superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In tal caso procede al recupero del minor importo. Copyright © - Riproduzione riservata