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Archivio newsCCNL Alimentari - Aziende industriali: le novità dell'accordo di rinnovo
Per il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare, Ancit, Assobirra, Unionfood, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia e Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto in data 1° marzo 2024 l'accordo per il rinnovo del CCNL. Precisato l'ambito di applicazione del contratto. Ricalcolati i minimi tabellari. Definiti i nuovi importi dell'incremento aggiuntivo della retribuzione. Modificati i termini di preavviso. Elevato il contributo per l'assistenza e la previdenza integrativa. Ridefinita la disciplina del lavoro a termine. L'accordo decorre dal 1° dicembre 2023 scadrà il 30 novembre 2027.
Ancit, Assobirra, Unionfood, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia e Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto in data 1° marzo 2024 un accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare.
Campo di applicazione del CCNLIl contratto si applica alle imprese che svolgono in forma industriale le seguenti attività: lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne; macellazione e lavorazione delle specie avicole e salumi; lavorazione e conservazione di pesce crostacei e molluschi; lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e loro derivati; produzione di oli e grassi vegetali e animali; industria lattiero casearia; lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei; produzione di prodotti da forno e farinacei; produzione di altri prodotti alimentari; produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali; industria delle bevande.
Minimi tabellariCon l'accordo in parola le Parti convengono l'erogazione di 5 tranche di aumenti retributivi con decorrenza 1° dicembre 2023, 1° settembre 2024, 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027.
Pertanto, a seguito degli aumenti stabiliti con le suddette decorrenze, sono ricalcolati gli importi mensili del minimo contrattuale
Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)Determinati I nuovi importi dell'incremento aggiuntivo della retribuzione decorrenti da dicembre 2023 e settembre 2027, suddivisi per livelli.
Indennità per mancata contrattazione di secondo livelloA far data dal 1º gennaio 2027 le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno in sostituzione gli importi indicati nell’accordo, a titolo di Indennità per mancata contrattazione di secondo livello.
Tali importi sono erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni con funzione analoga.
Contributo per congedo parentaleCon l'accordo in parola le parti concordano di affidare la gestione dell'integrazione dell'indennità a sostegno della maternità per il periodo di astensione facoltativa all'ente bilaterale di settore (EBS).
Commissione tecnica pariteticaLe Parti convengono di istituire a partire dal mese di marzo 2024 una Commissione tecnica paritetica, per l'aggiornamento delle attuali declaratorie previste dal CCNL rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto.
Le risultanze del lavoro della Commissione, che dovrà svolgersi entro marzo 2026 sarà oggetto di confronto tra le Parti stipulanti per l'eventuale aggiornamento della classificazione.
Riduzione annuaDal 1° gennaio 2027 è prevista l'introduzione di ulteriori 4 ore a titolo di riduzione annua.
Per gli impiegati (ad eccezione del personale che svolge mansioni legate all'utilizzazione degli impianti), la riduzione oraria maturata a partire dal 1° gennaio 2024 dovrà essere fruita entro l'anno o goduta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.
Gli eventuali permessi residui, salvo l'uso collettivo o di diverse pattuizioni, dovranno essere liquidati unitamente alle mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell'anno di maturazione.
TurnistiDal 1° gennaio 2026 sono previste ulteriori 4 ore di riduzione oraria per i turnisti che svolgono la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana e ai lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo su tre turni per 7 giorni alla settimana. Ulteriori 4 ore verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2027.
MalattiaConservazione del posto
In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati nell’intesa, variabili in base all’anzianità.
I periodi di conservazione del posto sono aumentati di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/1999; durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorre la retribuzione né l’anzianità ai fini di alcun istituto.
Trattamento economico
Gli operai hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle aliquote della retribuzione indicate nell’accordo, variabili in base agli anni di servizio e alla durata dell’assenza.
Gli impiegati hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle stesse aliquote di retribuzione previste per gli operai.
Il trattamento di cui sopra va corrisposto anche agli intermedi, con deduzione di quanto anticipato dal datore di lavoro per conto dell'INPS.
Congedi parentaliAi genitori, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. n. 104/1992, possono usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
Al lavoratore potranno essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età inferiore a 4 anni.
Congedi per la malattia del figlio
I genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno (di cui uno retribuito e i restanti non retribuiti), fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere.
Patto formativoIn caso in cui il lavoratore richieda di partecipare a corsi di specializzazione per l'acquisizione di competenze riferibili alle attività aziendali o l'azienda richieda al lavoratore un corso per l'acquisizione di competenze difficilmente reperibili sul mercato, potranno essere concessi specifici permessi retribuiti fino ad un massimo di 40 ore, a fronte dell'impegno da parte del lavoratore di rimanere in azienda per un periodo di 2 anni seguenti il termine del corso.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto per qualsiasi causa, ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa conseguenti a trasferimento oltre 50 km o mancata corresponsione delle retribuzioni, in occasione della cessazione del rapporto, l’azienda potrà recuperare le ore di formazione dal monte residuo di rol, ex festività e ferie; in caso di incapienza l'azienda tratterrà una somma pari all'importo retributivo orario equivalente.
PreavvisoI termini di preavviso sono stati modificati.
La durata è in funzione dell’anzianità, del profilo e del settore di appartenenza.
I giorni sono da intendersi di calendario.
Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di dimissioni la durata del periodo è ridotta alla metà.
Assistenza integrativaA decorrere dal 1° gennaio 2025, è elevato il contributo a carico azienda al Fondo Fasa.
Lavoro a termineE’ modificata la disciplina del lavoro a termine.
Il contratto a tempo determinato, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi fino al completamento dei progetti e comunque non eccedente i 24 mesi solo in presenza di almeno una delle condizioni indicate nell’accordo.
Ulteriori fattispecie possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
In ogni caso, in tutte le ipotesi di contratto a termine previste dall'articolo 19 comma 1, D. Lgs, n. 81/2015, la durata massima del contratto è fissata in 24 mesi, con le esclusioni previste dalla legge e salvo eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva.
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.
Il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati è pari al 25% da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Ad eccezione del lavoro stagionale, la stipula di contratti a termine e somministrazione non potrà superare complessivamente la percentuale del 25% nei limiti stabiliti dalla legge per i singoli istituti.
Previdenza integrativaDal 1° gennaio 2025 è elevata la contribuzione dovuta al fondo Alifond a carico azienda.
DecorrenzaL'accordo decorre dal 1° dicembre 2023 scadrà il 30 novembre 2027.
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