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Decreto Anziani: via libera alla nuova prestazione universale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 marzo, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il sostegno e lo sviluppo delle politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della legge delega n. 33 del 2023. Il provvedimento, oltre a misure specifiche per prevenire la fragilità delle persone anziane e per favorire la salute e l’invecchiamento attivo, prevede dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, una prestazione universale composta da una quota fissa monetaria, corrispondente all’indennità di accompagnamento, e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza. Quali sono i requisiti richiesti per ottenere la prestazione? Come verrà erogata?

Il Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2024, ha proceduto all’esame definitivo dello schema di decreto legislativo recente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Il provvedimento, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33/2023. promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri del Lavoro e della Salute, era stato già oggetto di esame in via preliminare nella seduta del 25 gennaio scorso. La delega anziani La legge delega ha delineato una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di Bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi rilevanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. La legge delega muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i "punti unici di accesso" (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Va ancora evidenziato come ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi, la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale, la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane, l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), nonché il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice e la previsione d'interventi a favore dei caregiver familiari. La prestazione universale Tra le misure “delegate” dall’art. 5 della legge n. 33/2023 vi è il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. Con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri si istituisce quindi in via sperimentale, per un periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. La prestazione universale è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso di un’età anagrafica di almeno 80 anni, di un livello di bisogno assistenziale gravissimo (l’Inps dovrà individuare lo stato di bisogno assistenziale di livello gravissimo sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi, e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica che dovrà essere nominata con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a 6.000 euro, nonché la titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento di essa. Si prevede ancora che le persone anziane non autosufficienti in possesso dei requisiti possono richiedere la prestazione universale all’INPS in modalità telematica, secondo le procedure attuative e operative che verranno stabilite dallo specifico decreto interministeriale. La richiesta può essere presentata anche presso gli istituti di patronato. Quali sono le caratteristiche della prestazione universale? Si prevede la possibilità della sua erogazione sotto forma sia di trasferimento monetario, sia di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno assistenziale gravissimo. Ulteriori caratteri della prestazione universale sono l’esenzione da imposizione fiscale e la non assoggettabilità a pignoramento, l’erogabilità su base mensile, composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita “assegno di assistenza”. Tale quota è pari a 850 euro mensili finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale, che coinvolge gli enti territoriali e locali per specifici ambiti. Si precisa, inoltre, che se si fruisce della prestazione universale viene assorbita l’indennità di accompagnamento. Se l’INPS accerti poi che la quota integrativa della prestazione non sia stata utilizzata, totalmente o parzialmente, ai fini della stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto di servizi ivi previsti, si procede alla revoca della sola quota integrativa definita “assegno di assistenza”. Di conseguenza il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente di continuare a percepire l’indennità di accompagnamento. L'assegno di assistenza, in particolare, è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessiva per lo Stato di 250 milioni per il 2025 e di 250 milioni per il 2026. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/12/decreto-anziani-via-libera-nuova-prestazione-universale

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