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Archivio newsResponsabilità amministrativa delle imprese: non luogo a procedere in assenza di una ragionevole ipotesi di reato
Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo ha dato approvato, in esame definitivo il decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (cd. Cartabia penale) intervenendo con alcune modifiche sia al codice penale sia al codice di procedura penale. In particolare il decreto stabilisce che il giudice dell’udienza preliminare, nei casi di responsabilità amministrativa delle imprese, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell’ente.
Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo ha dato approvato, in esame definitivo il decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (cd. Cartabia penale) intervenendo con alcune modifiche sia al codice penale sia al codice di procedura penale. In riferimento alla norma relativa alla responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi dai dipendenti o soggetti in posizione apicale, il decreto stabilisce che il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere (oltre che nei casi di estinzione o improcedibilità della sanzione amministrativa o di insussistenza dell’illecito) anche se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell’ente. In riferimento al processo penale, il dlgs prevede: - la possibilità per le persone offese di depositare atti in proprio in forma cartacea, - la possibilità in caso di urgenza di abbreviare termini per atti con collegamento da remoto (ad esempio le autopsie), il ripristino della regola della trascrizione delle riprese audiovisive di mezzi di prova, l’alleggerimento delle comunicazioni di cortesia di atti introduttivi e decreti penali (solo agli imputati). In riferimento al codice penale il decreto interviene sul regime di procedibilità di alcuni reati: - d’ufficio per tutte le lesioni (lievi, gravi e gravissime) commesse in danno di personale esercente professione sanitaria; - a querela di parte per i danneggiamenti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Copyright © - Riproduzione riservata