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Archivio newsSmart working con regole ordinarie dal 1° aprile: cosa cambia per i datori di lavoro
Dal 1° aprile tornano per tutti le regole ordinarie per lo smart working. L’accesso al lavoro agile potrà avvenire a seguito della stipula di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, con i requisiti definiti dalla L. n. 81/2017. Sarà, inoltre, necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie. Occorre fare attenzione, perché la mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto ai termini previsti comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Come deve essere stipulato l’accordo individuale? Cosa deve prevedere? Come si effettuano le comunicazioni obbligatorie? A chi spetta la priorità al lavoro agile?
Sta per terminare il periodo di accesso allo smart working agevolato per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14 previsto dalla legge di conversione del decreto Anticipi. In particolare, con la L. 191/2023 di conversione con modifiche del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), era stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i lavoratori fragili, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid. Per tali categorie di soggetti l’accesso avviene con modalità semplificata in quanto la legge non richiede l’obbligo dell’accordo individuale. A decorrere dal 1° aprile 2024, per tali categorie di soggetti, l’accesso al lavoro agile sarà subordinato al rispetto delle regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dalla L. n. 81/2017. Le regole semplificate fino al 31 marzo 2024: per chi? Fino al 31 marzo 2024 è previsto il diritto alla prestazione “agile” per i lavoratori dipendenti con figli under 14 e per i soggetti fragili maggiormente esposti al rischio di contagio Covid 19. Per quanto riguarda i lavoratori con figli under 14, il diritto spetta per i soli lavoratori del settore privato a condizione che: - nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; - non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore. L’accesso al lavoro agile è ammesso anche in assenza dell’accordo individuale (fermo restando l’obbligo informativi sui rischi inerenti la sicurezza) e a condizione che tale modalità sia compatibile con la mansione. Scadrà sempre al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile per quei soggetti che in base alle valutazioni dei medici competenti, risultano essere maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in relazione all’età o alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da situazioni pregresse che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. In analogia con i lavoratori genitori di under 14, anche per loro l’accesso è subordinato alla compatibilità della mansione con lo svolgimento “agile” e non richiede l’obbligo dell’accordo individuale. Cosa cambia dal 1° aprile 2024 La scadenza del diritto comporta per tali categorie di soggetti la possibilità di accesso al lavoro agile con le modalità ordinarie, previste per la generalità dei lavoratori, dalla L. n. 81/2017. In particolare, l’accesso al lavoro agile potrà avvenire a seguito della stipula di un accordo individuale tra le parti con i requisiti definiti dalla L. 81/2017 e sarà necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie. Per quanto riguarda l’accordo individuale, questo dovrà essere previsto e disciplinato dall’art. 19 della L. n. 81/2017 nonché, per il suo contenuto, da quanto previsto dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 tra le parti sociali. L’art. 19 della L. n. 81/2017 in particolare prevede: - obbligo della forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova - che l’accordo individuale deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa quando questa viene svolta all'esterno dei locali aziendali e deve anche individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 stabilisce quello che deve essere, in particolare, il contenuto minimo dell’accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore. L’art. 2 stabilisce che l’accordo individuale deve prevedere: a) la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato; b) le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi; e) le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro; f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 L. n. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile; i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. Comunicazioni obbligatorie Per quanto riguarda le modalità di accesso al lavoro agile, resta confermato che le comunicazioni telematiche dovranno essere inviate mediante l’ordinaria procedura con l’applicativo sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, entro i 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione, o dall'ultimo giorno comunicato per le comunicazioni di proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Si ricorda che la mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto ai termini previsti comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. La priorità al lavoro agile per i lavoratori genitori e non solo. A decorrere dal 1° aprile 2024 verrà meno il diritto al lavoro agile per i genitori di under 14, ma non la priorità. È da tener presente, infatti, che il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto una priorità, ma non il diritto, per alcune categorie. In particolare, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2022, che ha scritto ex novo il comma 3-bis, dell’art. 18, L. n. 81/2017, prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste richieste vengano presentate da lavoratrici e lavoratori: 1) disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/1992); 2) con figli fino a 12 anni di età; 3) con figli disabili; qualora il figlio abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992). 4) assistente familiare (caregiver) di soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (ai sensi dell'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017). 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