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Archivio newsIndennità di discontinuità dello spettacolo: chi può fare domanda entro il 30 marzo
Ultimi giorni per la presentazione, all’INPS, delle domande per ricevere l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori che operano nel settore dello spettacolo. Entro il 30 marzo l’istanza può essere presentata da lavoratori autonomi assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, lavoratori subordinati a tempo determinato, impiegati amministrativi e tecnici, nonché lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente. Quali sono i requisiti richiesti? Qual è il regime contributivo e fiscale applicabile dell’indennità?
Entro il 30 marzo 2024 devono essere presentate all’INPS le domande per ricevere l’indennità di discontinuità, prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 a favore dei lavoratori, non solo subordinati, che operano nel settore dello spettacolo e che, per la specificità dell’attività forniscono le relative prestazioni in modo strutturalmente discontinuo. Dopo i messaggi n. 4332 e 4382 del 2023 l’INPS, con la circolare n. 2/2024, ha fornito istruzioni amministrative a valere dal 1° gennaio 2024 e chiarimenti relativi al regime contributivo dei lavoratori interessati. L’indennità giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda, quindi, la prossima scadenza del 30 marzo 2024 ha come riferimento l’anno 2023. L’indennità può essere riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Beneficiari e requisiti Possono beneficiare dell’indennità: - lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; - lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo; - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti, ecc. del settore dello spettacolo e cinematografico; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori, che non sono titolari della indennità di disponibilità; in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino dell’UE; b) essere residente in Italia da almeno un anno; c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno; e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015; g) non essere titolare di trattamento pensionistico. L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. L’indennità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata alla media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda di indennità, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS. La contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori destinatari della nuova misura è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Il regime fiscale L’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore ed ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere. Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Qualora l’indennità in argomento sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. La ritenuta non è operata se il beneficiario dichiara di adottare il regime forfettario. Copyright © - Riproduzione riservata