• Home
  • News
  • Codice delle comunicazioni elettroniche: quali sono le novità del decreto correttivo

Codice delle comunicazioni elettroniche: quali sono le novità del decreto correttivo

Via libera al decreto correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo teso a correggere e aggiornare la disciplina esistente. Il provvedimento mira a semplificare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e di adeguamento all’innovazione tecnologica. Si introducono le definizioni di access point e mac address, la segnalazione certificata di inizio attività, norme di stimolo all’incremento della copertura territoriale della banda larga e norme per l’attivazione delle schede Sim. Quali sono i punti su cui si concentra il decreto correttivo e con quali novità?

Via libera al decreto legislativo correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo teso a correggere e aggiornare il D.Lgs. 259/2003, già modificato dal D.Lgs. 207/2021. Si tratta di un corposo provvedimento ispirato agli obiettivi trasversali di semplificazione della realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e di adeguamento all’innovazione tecnologica. Vediamo, dunque, alcuni dei profili più significativi. Definizioni Il decreto legislativo in commento aggiunge nuove definizioni (modifiche all’articolo 1, D.Lgs. 259/2003). Sono state introdotte, tra le altre, la definizione di “access point” (dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica, di “call center” (servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione) e di “Mac Address”(codice di 12 cifre e lettere che consente di identificare un hardware da connettere ad una rete). Scia Il D.Lgs. correttivo modifica gli articoli 11e 14, D.Lgs. n. 259/2003 inserendo il riferimento del concetto della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” al posto delle espressioni di “dichiarazione”, “notifica” e “istanza”: ciò consente una omogenea ricognizione dei regimi giuridici autorizzatori. Si uniforma la terminologia in modo da chiarire che l’avvio dell’attività si colloca nel solco della segnalazione certificata. Sperimentazione Si prevede espressamente (con modifica all’articolo 12, D.Lgs. n. 259/2003) che il soggetto interessato ad avviare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica debba presentare una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”. Mappature Il tema è quello della mappatura delle infrastrutture per la banda larga, rispetto al quale il decreto legislativo correttivo interviene a introdurre norme di stimolo all’incremento della copertura territoriale anche attraverso meccanismi concorrenziali. Viene ridotto da tre ad un anno il periodo entro cui il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) realizzano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, l’aggiornamento delle informazioni raccolte nelle mappature geografiche della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga (modifiche all’articolo 22, D.Lgs. n. 259/2003). In proposito, si distinguono aree “nere” (più densamente popolate, con presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi), aree “grigie” ( presenza di una sola rete a banda ultralarga ed è improbabile che altri operatori decidano di investire), aree “bianche” (non è presente un’infrastruttura per la banda ultralarga ed è necessario l’intervento pubblico perché nessun operatore trova convenienza all’investimento). Il correttivo stabilisce, inoltre, che la mappatura debba censire non solo la copertura geografica ma anche il grado di utilizzo della rete e, quanto alla mappatura degli impianti da parte del MIMIT, eleva da 100 Megabyte al secondo (Mbps) a 300 la soglia oltre la quale il Ministero deve inserire gli impianti medesimi. Tale aggiornamento delle informazioni, cadenzato anno per anno, è diretto a promuovere la diffusione di servizi di connettività a banda ultra-larga, nel rispetto del principio di efficienza e dell’assetto concorrenziale del mercato. Si introduce, inoltre, un meccanismo in base al quale alle informazioni rilasciate da parte degli operatori, relative alla pianificazione delle installazioni delle reti viene attribuita la natura di impegno volontariamente assunto. Pertanto, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dall’operatore, quest’ultimo è sottoposto a sanzione da parte dell’AGCom. Disciplina urbanistica Si chiarisce (modifiche all’articolo 43) che l’autorizzazione all’installazione di reti di comunicazione elettronica assorbe ogni valutazione anche in ordine alla compatibilità delle opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico per l’installazione: il Codice delle Comunicazioni costituisce normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Interventi minori Viene semplificata la procedura di installazione degli impianti, nel caso di interventi di minore rilevanza, eliminando il deposito del collaudo statico a firma del professionista abilitato (modifiche all’articolo 45, D.Lgs. n. 259/2003) Opere da scavo Viene chiarito che l’invio tramite portale telematico della richiesta per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l’invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata (modifiche all’articolo 49, D.Lgs. n. 259/2003). Viene esplicitata l’inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie (nuovo articolo 49-ter, D.Lgs. n. 259/2003). Impianti Per la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente potrà esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio (modifiche all’articolo 51, D.Lgs. n. 259/2003). Inoltre, per le opere accessorie necessarie, l’operatore di comunicazione elettronica può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, i cavi, i fili, i riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Con una nuova formulazione della disposizione relativa alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate, viene eliminato ogni vincolo burocratico, liberalizzando e rendendo più efficiente ed efficace l’azione della pubblica amministrazione, riducendo i tempi e i costi sia per le imprese che per i cittadini (modifiche articolo 56, D.Lgs. n. 259/2003). Blocco comunicazioni Si introduce la possibilità per l’AGCom di imporre limitazioni per bloccare comunicazioni provenienti dall’estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l’origine, come i call center o per bloccare siti che forniscono APP, sistemi software o servizi illegittimi, ad esempio cashfor sms (remunerazione illegittima degli utenti finali di altri operatori), creazione di reti parallele (dark web) che possono anche essere utilizzare per attività illecite (violazione dei diritti d’autore, violazione della privacy, pedopornografia, furto d’identità). Le modifiche in questione riguardano l’articolo 98-decies, D.Lgs. 259/2003. Schede Sim Si prevede che i clienti, acquirenti di S.I.M., siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM. Gli operatori, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., devono adottare tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. Peraltro, è fatto salvo il caso in cui per l’identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d’identità, L’identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta (modifiche all’articolo 98-undetricies, D.Lgs. n. 259/2003). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/21/codice-comunicazioni-elettroniche-novita-decreto-correttivo

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble