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Archivio newsAPP per car sharing dipendenti: a quali condizioni il servizio entra nel welfare aziendale
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 74 del 2024, ha fornito chiarimenti in merito dei benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica. In particolare, viene specificato che l’utilizzo di un’App per l’erogazione da parte del datore di lavoro di servizi di car sharing o assimilati ai dipendenti che non fruiscono di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, può rientrare nell’esenzione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il principio di onnicomprensività. Quali sono i criteri di legittimità da rispettare?
Sono sempre più diffuse le varie modalità di fruizione di servizi di mobilità sostenibile anche per i lavoratori che compiono il tragitto casalavorocasa ai quali, nell'ambito del welfare aziendale, può essere offerto l’accesso gratuito a: carsharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli; bikesharing; scootersharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; monopattino elettrico; utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.). Con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica e fornisce un esame della disciplina di assimilazione di questi servizi alle erogazioni in natura esenti dal reddito di lavoro subordinato. Somme esenti dal reddito di lavoro dipendenti Costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Sono incluse nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51 del TUIR, tra cui l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari. L'art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi”. Affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100, comma 1, del TUIR.
N.B. Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio. |
N.B. Occorre inoltre che non sia previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente. |