• Home
  • News
  • APP per car sharing dipendenti: a quali condizioni il servizio entra nel welfare aziendale

APP per car sharing dipendenti: a quali condizioni il servizio entra nel welfare aziendale

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 74 del 2024, ha fornito chiarimenti in merito dei benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica. In particolare, viene specificato che l’utilizzo di un’App per l’erogazione da parte del datore di lavoro di servizi di car sharing o assimilati ai dipendenti che non fruiscono di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, può rientrare nell’esenzione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il principio di onnicomprensività. Quali sono i criteri di legittimità da rispettare?

Sono sempre più diffuse le varie modalità di fruizione di servizi di mobilità sostenibile anche per i lavoratori che compiono il tragitto casa­lavoro­casa ai quali, nell'ambito del welfare aziendale, può essere offerto l’accesso gratuito a: ­ car­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; ­ ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli; ­ bike­sharing; ­ scooter­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; ­­ monopattino elettrico; ­­ utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.). Con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica e fornisce un esame della disciplina di assimilazione di questi servizi alle erogazioni in natura esenti dal reddito di lavoro subordinato. Somme esenti dal reddito di lavoro dipendenti Costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Sono incluse nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51 del TUIR, tra cui l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari. L'art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi”. Affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: ­ le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; ­ le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; ­ le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100, comma 1, del TUIR.

N.B. Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.
Non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità. Servizi di mobilità sostenibile In coerenza con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e con gli obiettivi del Green Deal europeo, l'attenzione alla mobilità sostenibile è uno dei valori sociali su cui la normativa richiede oggi alle aziende di porre maggiore attenzione. Si tratta di servizi utili al perseguimento dei seguenti obiettivi: ­ riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane e decongestionamento del traffico veicolare, mediante la sostituzione dell'uso del mezzo di trasporto privato con i servizi di mobilità sostenibile nella tratta casa­lavoro­casa, ai fini del benessere dei dipendenti; ­ ottimizzare e ridurre, anche in termini di sostenibilità economica ed energetica e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa­lavoro­casa; ­ promuovere l'uso di mezzi di trasporti condivisi così da favorire anche la socializzazione dei dipendenti; ­ promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente attraverso l'incentivo all'uso della mobilità sostenibile; ­ sensibilizzare i dipendenti a favore di comportamenti ambientalmente e socialmente responsabili che consentano una crescita economica del Paese sostenibile, equa e inclusiva, e che comportino minori consumi energetici. Criteri di assimilazione al welfare aziendale Riguardo alle modalità di fruizione dei benefit è contemplata anche l'utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale (sistema di trasporto non professionale basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario o parte di esso) messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa­lavoro-casa. Con il servizio di car pooling il datore di lavoro non offre un servizio di trasporto organizzato dallo stesso ma, attraverso un apposito contratto con un soggetto terzo, mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori, con l'obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casa-lavoro­casa aumentando, nel contempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all'orario di lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro aziendale. Nel caso di specie rappresentato in interpello il datore di lavoro afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti. Al fine di evitare un uso improprio dei servizi devono essere previsti limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa­lavoro­casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
N.B. Occorre inoltre che non sia previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
Sulla base di questa premessa l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli altri servizi di mobilità sostenibile, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'art. 100 del TUIR, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/22/app-car-sharing-dipendenti-condizioni-servizio-entra-welfare-aziendale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble