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Archivio newsAssegno integrazione salariale: nuovi codici per contratti solidarietà
Nel messaggio n. 1217 del 2024, l’INPS interviene in merito all’Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà” erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali per fornire I nuovi codici di Codifica eventi nel flusso Uniemens e rendere nota l’unificazione dei codici conguaglio.
L’INPS, con il messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024 fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens relativi all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale. Dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”. Definizione del Codice evento L’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del “CodiceEvento” “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket. La stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani). Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”. Codici operativi A decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il “CodiceEvento” “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali. Per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 22/02/2024, n. 1217