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Archivio newsEx dipendenti Alitalia: al via lo sgravio totale
L’INPS, con la circolare n. 47 del 2024, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’esonero contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Nella circolare n. 47 del 22 marzo 2024, l’INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Caratteri dell’esonero L’esonero spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Rapporti di lavoro incentivati L’esonero spetta per le assunzioni effettuate 2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nelle cooperative. Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Coordinamento con altri esoneri La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. L’esonero in oggetto, dunque, risulta cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile. L’esonero in oggetto è, inoltre, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. Istanza di fruizione Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il portale delle agevolazioni. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: - consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai citati regolamenti in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta; - fornirà, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, un riscontro di accoglimento della domanda. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 22/03/2024, n. 47
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/23/ex-dipendenti-alitalia-via-sgravio-totale