• Home
  • News
  • Insegnanti e di istruttori di autoscuola: in GU le modifiche al regolamento per conseguire l’abilitazione

Insegnanti e di istruttori di autoscuola: in GU le modifiche al regolamento per conseguire l’abilitazione

Entrerà in vigore il 6 aprile il decreto 1 febbraio 2024, n. 34 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta il regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024. Le disposizioni saranno applicate ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell’avvio o autorizzazione dei corsi stessi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024 il decreto 1 febbraio 2024, n. 34 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta il regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola».Tra le modifiche apportate le principali riguardano: - il corso di formazione iniziale per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore, si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore sulla base del programma di cui all'allegato 1 al decreto stesso. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in caporale regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l’accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell’attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo; - gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso lacuale ha sede il soggetto erogatore del corso; - l’obbligo di frequenza ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità' dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione discontinuità. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza; - i requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola che sono i seguenti: a) età non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285; d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno diverse categorie a seconda dell’abilitazione che si intende conseguire. Le disposizioni entreranno in vigore il 6 aprile 2024 e saranno applicate ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell’avvio o autorizzazione dei corsi stessi. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 01/02/2024, n. 34 (Gazzetta Ufficiale 22/03/2024 n. 69)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/23/insegnanti-istruttori-autoscuola-gu-modifiche-regolamento-conseguire-abilitazione

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble