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Archivio newsInvestimenti esteri: Assonime esamina il regolamento UE sul controllo
“Proposta di nuovo Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti Prima analisi degli impatti sulla disciplina nazionale e sulle imprese” è il titolo del Position Paper n. 1/2024 con cui Assonime effettua una prima analisi delle principali novità contenute nella proposta e degli effetti che potrebbero avere sulla disciplina italiana in materia di golden power e, in prospettiva, sulle imprese.
Assonime ha pubblicato al Position Paper n. 1/2024 dal titolo “Proposta di nuovo Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti Prima analisi degli impatti sulla disciplina nazionale e sulle imprese” con cui effettua una prima analisi delle principali novità contenute nella proposta e degli effetti che potrebbero avere sulla disciplina italiana in materia di golden power e, in prospettiva, sulle imprese. In particolare Assonime ricorda che il 24 gennaio 2024, la Commissione Europea ha presentato la proposta per un nuovo Regolamento sul controllo degli investimenti esteri destinato a sostituire il Regolamento (UE) 2019/452 attualmente vigente. Le principali novità contenute nella proposta riguardano: i. l’ampliamento dell’ambito di applicazione del controllo sugli investimenti esteri; ii. l’obbligo per gli Stati di adottare un meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti e la previsione di regole di armonizzazione minima sulla struttura e il funzionamento dei meccanismi di controllo; iii. il rafforzamento del meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione europea, già introdotto dal Regolamento (UE) 2019/452. Il Regolamento proposto è di armonizzazione minima. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori non coordinati dal Regolamento stesso, ma nei considerando viene raccomandato che il controllo effettuato sugli altri investimenti esteri sia comunque conforme alle disposizioni in esso previste. Più precisamente stabilisce che: - “Gli Stati Membri dovrebbero poter estendere l’ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell’Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento”; - “Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso, è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto nell’Unione”. Copyright © - Riproduzione riservata