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Decontribuzione premi di risultato: quanto può risparmiare il datore di lavoro

La legge di Bilancio 2024, oltre a prorogare la detassazione dei premi di risultato erogati nel limite massimo di 3.000 euro annui, ha lasciato inalterata l’opportunità di applicare una decontribuzione parziale su una quota parte della retribuzione premiale, al massimo pari a 800 euro annui. L’agevolazione si applica esclusivamente al settore privato e spetta anche ai datori di lavoro non imprenditori e alle agenzie di somministrazione, anche quando i dipendenti prestino attività nelle Pubbliche amministrazioni. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Chi I datori di lavoro privati anche non imprenditori possono riconoscere ai propri lavoratori dipendenti una quota aggiuntiva (premi di produttività) alla retribuzione al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali. In questo ambito il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si realizza mediante schemi organizzativi in cui questi ultimi possano partecipare in modo diretto e attivo alla costruzione di processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, per il conseguimento di incrementi di efficienza e produttività, e per il miglioramento della qualità della vita e del lavoro. I premi interessati alla riduzione contributiva possono essere erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).

AttenzioneLa fruizione del beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva (Agenzia delle Entrate circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018).
CosaL’imposta sostitutiva sui premi di risultato si applica su un importo massimo di 3.000 euro, mentre la contribuzione è interamente dovuta. In caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, dal punto di vista contributivo il datore di lavoro potrà fruire di uno sgravio pari a 20 punti percentuali del contributo IVS su un importo massimo di 800 euro, mentre per il lavoratore nel medesimo limite di 800 euro, vi è l’esenzione contributiva totale. Non essendo dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore, in misura corrispondente viene ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (art. 55 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017). Non costituiscono oggetto di sgravio: - il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs n. 182/1997; - il contributo aggiuntivo (1%) previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. - la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26 e seguenti del D.Lgs n. 148/2015, in quanto ai sensi dell’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo le disposizioni relative agli sgravi contributivi non si applicano ai contributi di finanziamento a tali Fondi.
AttenzioneL’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio (Agenzia delle Entrate circolare n. 5/E/2018). A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’art. 55 del D.L. n. 50/2017.
Come E’ necessario che, al momento dell’erogazione del premio, i contratti collettivi aziendali o territoriali siano già stati depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve: essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione, elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5E/2018).
AttenzioneNon vengono considerati utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione.
Il Piano deve riportare: - la disamina del contesto di partenza; - le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione e il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite. L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta. Nella denuncia Uniemens, al campo “ContributoPremioRisDec” di “PremioRisDec” - “PremioRis” - “DatiParticolari” va esposta la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nell’elemento “ImponibilePremioRisDec” non deve superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel campo “Imponibile” di “DatiRetributivi” in quanto non fruisce della riduzione contributiva.
AttenzioneLa misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto e la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della presente circolare. La misura contributiva si applica altresì ove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015.
Quando La misura è strutturale. Calcola il risparmioIpotesi di erogazione di un premio di risultato in misura pari a 3.000 euro cui è possibile applicare la decontribuzione sulla quota parte di 800 euro. Risparmio %Dai dati esposti in tabella è possibile rilevare che la decontribuzione spettante in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, applicata su un importo pari a 800 euro, consente al datore di lavoro di risparmiare il 70% del costo complessivo della retribuzione premiale e il 3% del complessivo costo del lavoro annuale.
Nessuno sgravio contributivoSgravio conrributivo
Retribuzione lorda mensile erogate1.500 euro 1.500 euro
Contribuzione INPS mensile446 euro446 euro
Premio di risultato3.000 euro3.000 euro
Contributi su premio870 euro270 euro
Risparmio su retribuzione premiale %70 %
Risparmio su retribuzione annua %3%
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/25/decontribuzione-premi-risultato-risparmiare-datore-lavoro

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