• Home
  • News
  • LoAgri: le indicazioni operative dei Consulenti del Lavoro

LoAgri: le indicazioni operative dei Consulenti del Lavoro

Il regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) è in vigore fino al 31 dicembre 2024 ed è oggetto dellìapprofondimento pubblicato da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel document di prassi si esaminano le limitazioni riguardanti la figura del prestatore di lavoro, i requisiti individuati dalla legge che i datori di lavoro devono possedere per poter ricorrere al LOAgri, gli adempimenti a loro carico e i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento del 25 marzo 2024 in materia di prestazioni occasionali in agricoltura, per il biennio 2023-2024. Il Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri.ì) I datori di lavoro che possono ricorrere al LOAgri devono operare nel settore economico dell’agricoltura ed essere iscritti alla gestione contributiva agricola, in qualità di datori di lavoro agricoli, con possesso del codice CIDA e che rispettino i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulate dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Criteri di legittimità Sono ammesse esclusivamente le prestazioni di lavoro e le mansioni riconducibili alla categoria operaia, rese da: a) persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione; c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; e) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni; f) detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Esclusivamente per le figure di cui alle lettere a), b), c) ed e) sopra elencate, a eccezione quindi dei pensionati, è richiesto che le stesse non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato/OTD che a tempo indeterminato/OTI) nei 3 anni precedenti rispetto all’instaurazione del rapport lavorativo LOAgri. Limiti quantitativi Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può invece avere una durata massima di dodici mesi, ancorché a cavallo d’anno. Flusso di lavoro In caso di ricorso al LOAgri, Il datore di lavoro deve: - Acquisire preventivamente l’autocertificazione del lavoratore attestante la sua condizione soggettiva, la quale deve essere conservata ai fini di eventuali controlli; - Inviare la COB preventiva ( indicando le presunte giornate di prestazione effettiva; - Elaborare il Libro Unico del Lavoro per l’OTDO, anche in un'unica soluzione, alla scadenza del rapport lavorativo; - erogare una retribuzione rispettosa dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalleorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - -procedere al versamento della contribuzione unificata, comprensiva di quella contrattuale e della quota Inail, applicando costantemente, e indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - procedere all’invio del flusso Uniemens-PosAgri. Sanzioni L’utilizzo del LOAgri non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni di legge comporta, in caso di superamento del limite di 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato. Diversamente, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa (art. 1, c. 344, L. 197/2022), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Copyright © - Riproduzione riservata Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 25/03/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/26/loagri-indicazioni-operative-consulenti-lavoro

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble