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Assunzione percettori di NASpI e sgravi contributivi: condizioni e limiti di cumulabilità

L’incentivo spettante alle aziende in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che percepiscono la NAspI risulta essere cumulabile con l’esonero contributivo legato al contratto di reinserimento lavorativo, o apprendistato senza limiti di età, ma resta escluso in presenza di assetti proprietari coincidenti fra i datori di lavoro che hanno impiegato la risorsa disoccupata. E’ quanto chiarito dall’INPS, nel corso del Tavolo tecnico che si è svolto il 22 febbraio 2024, rispetto al perimetro di applicazione della norma in materia di principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.

Con l’informativa n. 29 del 2024, il CNDCEC ha illustrato i chiarimenti forniti dall’INPS nel corso del “Tavolo tecnico” che si è svolto il 22 febbraio 2024. Tra le tematiche affrontate, rispetto alle quali l’Istituto ha fornito chiarimenti, anche quella relativa all’incentivo economico previsto per l’assunzione stabile di un lavoratore in corso di percezione della NASpI. Questa fattispecie, infatti, risulta essere cumulabile con l’esonero contributivo legato al contratto di reinserimento lavorativo (c.d. apprendistato per percettori di NASpI) ma resta escluso in presenza di assetti proprietari coincidenti fra i datori di lavoro che hanno impiegato la risorsa disoccupata. Apprendistato per percettori di NASpI Tutti i lavoratori che beneficiano della NASpI possono essere assunti, senza alcun limite di età, tramite il contratto di apprendistato professionalizzante. In tal caso, il datore di lavoro ha diritto di applicare il regime agevolativo tipico del contratto di apprendistato, con esclusione: - della libera recedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato; in questo caso, infatti, si applica da subito la disciplina in materia di licenziamenti individuali e tutele crescenti (una volta superato il periodo di prova); - dell’estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. In virtù della previsione agevolativa dunque: - i datori di lavoro che occupano meno di 9 dipendenti, applicano un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno e al 10% il terzo anno; - i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, applicano un’aliquota contributiva pari al 10%. A tali aliquote contributive va aggiunta la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista. Inoltre, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli al di sotto di quello spettante in base alle previsioni del CCNL. L’agevolazione è altresì cumulabile con altri sgravi o incentivi per cui non sia in vigore una incumulabilità espressa (es. decontribuzione Sud). Incentivo economico Stando alla norma di legge, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori in corso di fruizione della NAspI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% (art. 24 del D.Lgs n. 150/2015) dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

N.B. Il diritto al beneficio è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Ciò vale a prescindere dal settore di attività dei due datori di lavoro. L’INPS al riguardo sottolinea che proprio questa è l’unica condizione ostativa, in riferimento al principio normativo per cui il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Pertanto, nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato costituisca attuazione dell’obbligo assunzionale previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, l’incentivo non può essere concesso. L’Istituto evidenzia, però, che la manovra descritta, soprattutto se riferita ad un numero significativo di assunzioni, potrebbe essere considerata elusiva, ossia volta unicamente alla precostituzione artificiosa dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo. Principi generali per la fruizione dei benefici Oltre al possesso del DURC, il datore di lavoro deve verificare il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabili dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015: - l’assunzione non deve essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 150/2015); - l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2015); - il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D.Lgs n. 150/2015); - l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 150/2015). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/26/assunzione-percettori-naspi-sgravi-contributivi-condizioni-limiti-cumulabilita

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